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Ordinanza Interlocutoria — n. 37870/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal regarding retroactive application of foreign income tax reporting deadlines until January 2023.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37870/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal regarding the retroactive application of new reporting deadlines for foreign income. The Agency of Revenue argued these deadlines apply to periods before their July 2009 entry into force, while the taxpayer contended otherwise. The court granted the suspension request to allow the lower tribunal to address the substantive legal issue without immediate prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. 78/2009; Art. 5, comma 10, l. 130/2022: The court may suspend proceedings when a party requests it to allow the lower tribunal to examine the merits of the dispute regarding the temporal application of tax regulations.

Parole chiave

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tax appeal suspension retroactive tax deadlines foreign income reporting tax tribunal review procedural stay order tempestività tributaria periodo di contribuzione all'estero basi temporali dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/09, commi 2 bis e 2 ter
la questione che era stata sottoposta dalla ricorrente Agenzia delle Entrate al Collegio, con l'unico motivo di impugnazione della sentenza in epigrafe, attiene al se sia o non sia legittima l'affermazione della CTR della Lombardia secondo cui l'art. 12 d.l.
Art. 43 d.P.R. 600/73
Art. 57 d.P.R. 633/72
Art. 5, comma 10, l. 130/2022
artt. 43 d.P.R. 600/73
102/09, commi 2 bis e 2 ter (in forza dei quali sono raddoppiati i termini stabiliti dagli artt. 43 d.P.R. 600/73 e 57 d.P.R.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16470-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro LANFRANCHI BIANCA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRE'l I I, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRAJOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1236/23/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. - Ric. 2021 n. 16470 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che:

1. la questione che era stata sottoposta dalla ricorrente Agenzia delle Entrate al Collegio, con l'unico motivo di impugnazione della sentenza in epigrafe, attiene al se sia o non sia legittima l'affermazione della CTR della Lombardia secondo cui l'art. 12 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla I. 102/09, commi 2 bis e 2 ter (in forza dei quali sono raddoppiati i termini stabiliti dagli artt. 43 d.P.R. 600/73 e 57 d.P.R. 633/72 per l'accertamento di attività economiche e finanziarie detenute all'estero e i termini di contestazione e irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi derivanti da tali attività) non hanno effetto retroattivo sicché essi non si applicano per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 (essendo nel caso di specie la sottrazione non controversa);

2. Bianca Maria Lanfranchi, con controricorso, sosteva il contrario;

3. in data 10 novembre 2022, la contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022;

4. il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della sezione Tributaria. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta