Cassation court remands case to lower tribunal for joint handling of connected tax proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appellant's request to join multiple tax proceedings and instead remanded the case to the lower tribunal. The appellant argued that the Regional Tax Commission incorrectly classified historical buildings as business assets, denying special tax regimes, and requested a lighter penalty. The court rejected the procedural request to consolidate cases, ordering the tribunal to handle the current appeal together with three other pending cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 11 comma 2 I. n. 413/1991; Artt. 43 e 90 dpr n. 917/1986; Art. 3 comma 3 d. Igs. n. 472/1997; Art. 1 comma 2 d.lgs. n. 471/1997: The Supreme Court may remand a case to the lower tribunal for joint handling of connected proceedings when the appellant requests it, without ruling on the merits of the substantive tax arguments.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6527-2021 proposto da: DELTA SECONDA 1972 SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 691, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 2444/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 06527 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1.1a società Delta Seconda 1972 S.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES e IRAP 2010 e sanzioni;
2. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
3. con i primi due connessi motivi di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (art. 11 comma 2 I. n. 413/1991 e artt. 43 e 90 dpr n. 917/1986) per avere la CTR accolto l'appello dell'Agenzia, sul presupposto che gli immobili oggetto di rilievo fiscale non fossero da considerarsi beni patrimoniali e che fossero gestiti con modalità d'impresa con conseguente disconoscimento dell'applicazione del regime speciale di cui all'art.11 cit., pur trattandosi pacificamente di immobili di interesse storico ed artistico;
4. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (art. 3, comma 3. d. Igs. n. 472/1997 e 1, comma 3, d.lgs. 471/1997) per non avere la CTR applicato il trattamento sanzionatorio più mite di cui all' art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997;
5. la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rappresentato che, oltre al procedimento che occupa, vi sono altri procedimenti connessi -R.G.R. n. 13166/2015, R.G.R. n. 7142/2016 e R.G.R. n. 3317/2017- pendenti dinanzi alla Sezione Tributaria e ha chiesto che tutti i procedimenti siano trattati unitamente;
6. il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo davanti alla Sezione Tributaria per la trattazione congiunta con le cause connesse iscritte a R.G. n. 13166/2015, R.G. n. 7142/2016 e R.G. n. 3317/2017
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo davanti alla Sezione Tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 22 novembre