Italian court remands betting tax case to lower court for merits examination due to missing file.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by Logispin Austria GmbH regarding a betting tax assessment. The court found that the lower administrative decision relied on specific statutory interpretations concerning the 2010 tax year. Consequently, the case was remanded to a new hearing to acquire the full case file necessary for a merits examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 66 lett. b) I. 220/2010; Art. 3 D.L.vo 504/1998: When a cassation appeal requires the examination of the merits file to decide, the court must remand the case to a new hearing for the acquisition of said file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3513-2021 proposto da: LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 1672/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 11 / 2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDIN I. Ric. 2021 n. 03513 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che: 1.Logispin Austria GmbH già Goldbet Sportwetten GmbH ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010, sulla base della sentenza della Corte costituzionale 27/2018, ha ritenuto legittima la pretesa tributaria anche nei confronti della ricorrente, bookmaker, avuto riguardo all'art. 1 comma 66 lett.
b) I. 220/2010, applicabile anche all'anno 2010;
2. con l'unico motivo di ricorso viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell'art.3 del d.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, come interpretato dall'art.1 comma 661.220/2010;
3. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rimasta intimata; considerato che:
1. il Collegio, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, dell'esame del fascicolo del merito, rinvia a nuovo ruolo per l'acquisizione di quest'ultimo;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 20