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Ordinanza Interlocutoria — n. 37865/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute over collection method until regional tax commission decision is finalized.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37865/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the proceedings regarding a tax collection dispute between the taxpayer and the Italian Revenue Agency. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission violated laws by issuing a payment notice based on legal assessments rather than documentary evidence. The court accepted the suspension request, deferring the case until the Regional Tax Commission issues its final ruling on the underlying matter.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis del d.P.R. n.600/73; Art. 54 del d.P.R. 633/72; Art. 5, comma 10, 1.130/2022: The Supreme Court suspends the cassation proceeding when the lower administrative body's decision depends on a pending ruling by the Regional Tax Commission to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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tax collection procedure Regional Tax Commission suspension of proceedings documentary evidence requirement legal assessment validity ricupero d'imposta esecuzione per crediti fiscali rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis del d.P.R. n.600/73
con l'unico motivo di ricorso proposto da Gironda Filippo per la cassazione della sentenza in epigrafe, viene lamentato che la CTR della Calabria avrebbe violato o falsamente applicato l'art. 36 bis del d.P.R. n.600/73 e dell'art.54 del d.P.R.
Art. 54 del d.P.R. 633/72
Art. 5, comma 10, 1.130/2022
la controversia rientra tra quelle definibili in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 e pertanto il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della quinta sezione civile.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1637-2021 proposto da: GIRONDA FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GROENLANDIA 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SERAFINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO QUATTRONE; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 992/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 01637 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che:

1. con l'unico motivo di ricorso proposto da Gironda Filippo per la cassazione della sentenza in epigrafe, viene lamentato che la CTR della Calabria avrebbe violato o falsamente applicato l'art. 36 bis del d.P.R. n.600/73 e dell'art.54 del d.P.R. 633/72 per non avere la CTR annullato la cartella di pagamento impugnata, emessa ai sensi del suddetto art. 36 bis, malgrado la stessa fosse stata emessa, per la parte relativa al recupero ad un credito di imposta, sulla base non di riscontri cartolari ma di valutazioni giuridiche;

2. l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

3. in data 13 ottobre 2022 la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022;

4. la controversia rientra tra quelle definibili in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 e pertanto il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della quinta sezione civile. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022, mediante modalità da remoto.