Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 37863/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to missing delivery receipt, remanding case for procedural correction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37863/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding the burden of proof for bank withdrawals. The court found the appeal procedurally defective because it lacked the required delivery receipt, despite having two acceptance receipts. Consequently, the case was remanded to the lower court for the appellant to submit the missing document within sixty days.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 32 D.P.R. 600/1973; Art. 51 D.P.R. 633/1972; Artt. 2697, 2727, 2729 c.c.: A cassation appeal lacking the delivery receipt is procedurally defective and must be remanded for the appellant to cure the omission within the statutory period.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal procedure delivery receipt requirement tax burden of proof procedural defect remand IRS administrative appeal sostegno finanziario prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria contratto di sponsoring

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 32 D.P.R. 600/1973
LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRES, IVA ed IRAP in merito ad una controversia avente ad oggetto la distribuzione degli oneri probatori in caso di accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R.
Art. 51 D.P.R. 633/1972
600 del 1973, dell'art. 51 del d.P.R.
Artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24427-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ASD STABIA FC; - intimata - avverso la sentenza n. 2924/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/02/2021;/ 2:FY udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRES, IVA ed IRAP in merito ad una controversia avente ad oggetto la distribuzione degli oneri probatori in caso di accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente, affermando che dalla documentazione prodotta emerge che la parte contribuente ha prodotto idonea documentazione consistente nella fatturazione per sponsorizzazioni e pubblicità per un importo complessivo di 523.600 euro e che restano ingiustificati ricavi per la residua somma pari a 11.300 euro in quanto non riferiti ad operazioni documentate da fatture, mentre i prelevamenti non sono giustificati per l'intero importo di 675.575 euro e in assenza di scritture contabili regolarmente tenute le operazioni compiute devono presumersi ricavo; l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce.

Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 2729 cod. civ. in tema di ripartizione dell'onere della prova, per non avere la sentenza impugnata fatto buon governo dei Ric. 2021 n. 24427 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- principi in materia di distribuzione dell'onere della prova in quanto sarebbe spettato alla parte contribuente dimostrare in maniera rigorosa e analitica che i versamenti bancari non fossero soggetti a tassazione.

Il Collegio, rilevato che il ricorso in cassazione dell'Agenzia delle entrate è provvisto di una doppia ricevuta di attestazione ma è priva della ricevuta di consegna, poiché appare probabile che, per mero errore, sia stata allegata due volte la ricevuta di accettazione ma non sia stata allegata quella di consegna, rinvia a nuovo ruolo invitando la parte ricorrente, entro sessanta giorni, a depositare copia conforme della ricevuta di consegna del ricorso in cassazione nella casella del destinatario, ove a suo tempo - 29 settembre 2021 - esistente.

P.Q. M. rinvia a nuovo ruolo invitando la parte ricorrente, entro sessanta giorni, a depositare copia conforme della ricevuta di consegna del ricorso in Cassazione nella casella del destinatario ove a suo tempo esistente. Così deciso nella camera di consigl