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Ordinanza Interlocutoria — n. 37862/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 37862/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37862/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13216-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PRAMIL DI MULTARI ROSA & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, MULTARI ROSA, MONTELEONE GIUSEPPE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRUS GIORGIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 676/04/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 37862/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto la nota di credito in variazione avrebbe dovuto avere la stessa forma dell'atto modificato. Ric. 2021 n. 13216 sez.

Parole chiave

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valore litigioso opposizione tardiva mancata attuazione degli accordi illeciti proseguimento dell'erogazione delle prestazioni decisione pendente lite continuazione dell'esecuzione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13216-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PRAMIL DI MULTARI ROSA & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, MULTARI ROSA, MONTELEONE GIUSEPPE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRUS GIORGIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 676/04/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che la parte contribuente impugnava avvisi di accertamento per IRPEF relativi al 2013 ritenendo l'Ufficio esistere una plusvalenza al seguito del disconoscimento di una nota di credito redatta senza la forma dell'atto pubblico, priva di motivazione e recante un importo eccessivo; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio, affermando che non vi è ragione alcuna per ritenere che la nota di credito andasse fatta per atto pubblico, rettificando il prezzo per un immobile già ceduto con atto pubblico, pur essendo l'importo recato a titolo di sconto (50%) obiettivamente elevato.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto la nota di credito in variazione avrebbe dovuto avere la stessa forma dell'atto modificato. Ric. 2021 n. 13216 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Considerato che la parte contribuente, con istanza del 12 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio sino al 16 gennaio 2023 ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa

P.Q.M.

sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla Oirrt? sezione cLVU tributaria. Così deciso nella camera di consiglio del 18