Cassation court dismisses appeal as a provisional enforcement decree lacks formal executivity declaration for bankruptcy opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because a provisional enforcement decree is not opposable to bankruptcy proceedings without a formal declaration of executivity under Article 647 of the Civil Procedure Code. The appellant argued the decree's provisional status sufficed, but the court emphasized that only a judicial declaration creates the necessary res judicata effect against the bankruptcy administrator. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 647 c.p.c.; A provisional enforcement decree is not opposable to bankruptcy proceedings unless it has been formally declared executable, as only such a declaration confers the necessary res judicata effect against the bankruptcy administrator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
provvisoriamente esecutivo –opponibilità alla procedura –art. 647 c.p.c. – questioni Sezione Sesta Prima Civile Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati R.G.N.30923/2020 Ud. 1.12.2022 Dott. Giacinto Bisogni Presidente Dott. Massimo Ferro consigliere relatore Dott. Francesco Terrusi consigliere Dott. Luigi Abete consigliere Dott. Alberto Pazzi consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: C.M.B. Costruzioni Montaggi Buonanno s.r.l. , in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Felice Leone, feliceleone@avvocatinapoli.legalmail.it, elettivamente dom iciliati in Roma al Largo Amilcare Ponchielli n. 6, presso lo studio dell’avv.
Andrea Caranci, come da procurain calce al ricorso; RG 30923/2020- g.est. m.ferro Pag. 2 di 5 -ricorrente- Contro FallimentoFico Giuseppe, in persona del curatore p.t.; -intimato- per la cassazione del decreto d el Tribunale di Napoli Nord n. 3829/2020 del 27/10/2020 in R.G. n. 14724/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno1° dicembre 2022 dal relatore dott. Massimo Ferro FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1.C.M.B. Costruzioni Montaggi Buonanno s.r.l impugna il decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 3829/2020 del 27/10/2020 in R.G. n. 14724/2019, che ha rigettato il ricorso per opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 l.f. a causa della ritenuta inopponibilità del titolo monitorio alla curatela fallimentare; 2.il tribunale ha premesso che: a)la società ricorrente ha proposto domanda di ammissione al fallimento Fico Giuseppe, rappresentando di essere creditrice della somma di euro 91.560,84, giusta decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo reso in data 08.01.2016;
b) il giudice delegato ha rigettato la domanda, attesa l’inopponibilità del titolo monitorio alla curatela fallimentare, per via della sua non definitività;
c) l’odierno ricorrente ha proposto ricorso ex art. 98 l.f., sostenendo all’opposto l’efficacia alla procedura del titolo esecutivo in suo possessoe per come formato; 3.il tribunale ha ritenuto che:
a) il codice di rito contempla la dichiarazione di esecutività (pacificamente sinonimo di “esecutorietà”) RG 30923/2020- g.est. m.ferro Pag. 3 di 5 ai sensi dell’art. 647 c.p.c., che presuppone il controllo della notificazione del decreto, il decorso del termine e la mancata opposizione o costituzione nei termini;
b) la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. è atto divers o , sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo rispetto alla verifica affidata al cancelliere ai sensi dell’art.124 disp. att. c.p.c. sulla omessa tempestiva impugnazione ordinaria o dell’art.153 disp. att. c.p.c. sulla perfezione formale della pronuncia del giudice (ai fini del rilascio di copia esecutiva);
c) il decreto di esecutorietà del decreto monitorio reso ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (o la sentenza che dichiara l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo) è dunque presupposto indefettibile ai fini dell’acquisto dell’efficacia di giudicato formale/sostanziale opponibile al fallimento;
d) viceversa, non è sufficiente per il passaggio in giudicato la mera scadenza dei termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo; 4.il ricorso è su un solo motiv o (illustrato da memoria dep. il 28.11.2022) e l’intimato non ha depositato controricorso per rispondervi;con il p rimo ed unico motivo , si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c., alla luce anche della normativa fallimentare, per avere il tribunale considerato il decreto esecutivo inopponibile al fallimento, stante l’assenza della dichiarazione di esecutività. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:
1. il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis comma 1, n. 1, c.p.c., poiché RG 30923/2020- g.est. m.ferro Pag. 4 di 5 ; 2.invero, è principio assolutamente pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità che,ai fini dell’opponibilità al fallimento, il decreto monitorio già reso contro il fallito debba essere munito, al momento della dichiarazione di fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.: così, tra le molte, Cass. 21583/2018, ove si chiarisce che “non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza” (in tal senso, in precedenza, anche Cass.1774/2018;
Cass. 25191/2017; Cass. 2112/2014; Cass. 1650/2014);
3. né, c ome detto, le argomentazioni addotte dal ricorrente offrono ragioni inedite, già non considerate, per mettere in discussione il citato, consolidato, orientamento;infatti, anche in seguito Cass. 23474/2020 ha ribadito che « il provvedimento monitorio, quan d'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giud iziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività»; tant’è che «non sono ammissibili al passivo RG 30923/2020- g.est. m.ferro Pag. 5 di 5 neanche le spese sostenute per l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al predetto decreto ingiuntivo» (Cass. 24157/2020 ); 4.il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 6.000,oltre ad euro 200 per rimborso e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bisdello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 il Presidente dott. Giacinto Bisogni