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Ordinanza — n. 37809/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal allowing administrator fees deduction without assembly resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37809/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision that allowed a bankrupt company to deduct administrator fees without an assembly resolution. The tax authority argued this violated tax and VAT laws requiring explicit corporate approval for such expenses. The court ruled that effective management activity alone is insufficient, mandating a formal assembly decision for deductibility.

Regesto Legislator

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Art. 75, 93, 109 TUIR; Art. 19 DPR 633/1972; Art. 2364 n. 3 c.c.; Art. 2389 c.c.: For corporate expenses regarding administrator compensation to be deductible, a preventive and explicit assembly resolution is mandatory, as mere management activity does not suffice.

Parole chiave

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tax deduction rules administrator compensation assembly resolution requirement bankruptcy proceedings VAT deductibility corporate governance tax appeal procedure imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 75 TUIR
Art. 93 TUIR
Art. 109 TUIR
Art. 19 DPR 633/1972
75, 93, 109 TUIR nonché dell’art. 19 del d.P.R.
Art. 2364 n. 3 c.c.
633 del 1972, in combinatodisposto con l’art. 2364 n. 3 c.c. e con l’art.
Art. 2389 c.c.
e con l’art. 2389 c.c. in re lazione all’art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
in re lazione all’art. 360 c.
art. 2389 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 18403 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro FALLIMENTOITALCOM s.r.l. in persona del suo legale rappresentante protempore - intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Sicilia n.08/05/ 2 1 depositata i n data 05 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Rilevatoche: Oggetto: Cons.Est. Roberto Succio - 2 - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatoleper IRES, IVA e IRAP 2010; - la CTP rigettava il ricorso; - la società, in fallimento, proponeva appello; - la CTR, per quanto ora i nteressa, accoglieva in parte l’appello riconoscendo deducibili i costi sostenuti quali compensi dell’amministratore; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; la società è rimasta intimata; Consideratoche: - la sola censura dedotta si incentra, quanto alla statuizione impugnata,sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 93, 109 TUIR nonché dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinatodisposto con l’art. 2364 n. 3 c.c. e con l’art. 2389 c.c. in re lazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto deducibile il compenso erogato all’amministratore della società sottoposta a controllo pur in assenzadella relativa delibera assembleare; - il motivo è fondato; - questa Corte ha affermato di recente, esprimendo orientamento che questo Collegio condivide, che (Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021) in tema di redditi d'impresa, con principio estendibile anche quanto all’IVA, ai fini della deducibilità della spesa sostenuta da una società di capitali per compenso agli amministratori, ove questo non sia stabilito dallo statuto, è necessaria la prevent iva ed esplicita delibera assembleare, non essendo sufficiente l'effettivo svolgimento dell'attivitàgestoria a conferire certezza alla spesa dedotta, stante la natura inderogabile della disciplina del funzionamento della società; - pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza è sul puntocassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m.

Cons.Est. Roberto Succio - 3 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione chestatuirà anc