Cassation court declares case extinguished after tax authority accepts defendant's request for judgment termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished following a procedural motion by the losing parties. Although the tax authorities initially opposed the termination, they later accepted the defendants' request to end the proceedings via an official note. Consequently, the court ruled that the conditions for extinguishing the lawsuit were met under the relevant statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 2 della legge n. 130/2022; Art. 391 c.p.c.: When the parties requesting judgment termination subsequently notify the opposing party of the regular fulfillment of obligations, the court must declare the case extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24808/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore , domicili at e in Roma, V ia Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che le rappresenta e difendeper legge –ricorrenti – contro MAGIC GRUs.n.c. di Colombo Carlo e Colombo Gianni in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , nonché contro COLOMBO CARLO e COLOMBO GIANNI, domiciliati in Roma, Piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi dall’avv.
Marco Mainetti come da procura in calce al controricorso -controricorrenti – N. 24808/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 831/2021depositata in data 26.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022e del 15.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija ; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate e AdER hanno proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Lombardia aveva rigettato l’appello avanzato dalla stessa AdER avverso la sentenza n. 325/2019, emessa dalla C.T.P. di Varese, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente e dai soci in relazione ad alcune cartelle, riportate in estratti di ruolo; -la Magic Gru s. n . c . in liq. e i soci Carlo e Gianni Co lombo ha nno resistito con controricorso; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che i controricorrent i , prima dell’adunanza camerale del 13.10.2022, han fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che: - successivamente alla citata adunanza del 13 ottobre 2022, nelle more della pubblicazione dell’ordinanza di sospensione(non potendo allo stato procedersi tout courtalla declaratoria di estinzione, occorrendo attendere le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria sulle istanze di definizione presentat e dalla società, allegate, anche in ordine al versamento del dovuto), è pervenutanota dell’Avvocatura dello Stato, nell’interesse delleparti ricorrenti Agenzia , con cui N. 24808/21 R.G. si è dato atto della regolarità degli adempimenti da parte dei controricorrenti, ai fini della chiesta estinzione, cui ha quindi aderito l’Amministrazione finanziaria; -debba quindi prendersi atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 5, comma 2, cit., con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; -le spese del processo restano a caric o delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130/2022; - infine, i n relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto della non applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228);
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13.10.2022, nonché, a seg