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Ordinanza Interlocutoria — n. 37784/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on stock option damages tax due to missing procedural evidence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37784/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's interlocutory order, remanding the case for a new hearing due to a lack of decisive evidence. The taxpayer sought a refund of IRPEF paid on damages received for unexercised stock options following termination, arguing the payment was compensation rather than income. The court found the procedural requirements for a decisive ruling were not met, necessitating a fresh examination of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; When a decision lacks the requisite evidence to resolve the case definitively, the court must remand the matter for a new hearing rather than issuing a final judgment.

Parole chiave

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Italian Tax Procedure Stock Option Damages IRPEF Refund Claim Missing Decisive Evidence Remand for New Hearing Art. 375 CPC Tax Authority Appeal impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
CONSIDERATO Che difetta l'evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo e manda la cancelleria per la trasmissione del fascicolo alla Sezione Tributaria di questa Corte.
art. 375 c.p
CONSIDERATO Che difetta l'evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo e manda la cancelleria per la trasmissione del fascicolo alla Sezione Tributaria di questa Corte.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5135-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MARZOLA MICHELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO VIGNOLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 619/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALDE del VENETO, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della CTP di Verona ove sono state apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di tassazione di stock option assegnata ai dirigenti del settore finanziario. Più in particolare, il contribuente aveva presentato domanda di rimborso dell'IRPEF versato sulla somma ricevuta quale risarcimento dal danno derivante dal mancato esercizio di stock option a lui assegnata durante il rapporto di lavoro e non esercitata per licenziamento, donde in sede conciliativa aveva ricevuto una somma a titolo di risarcimento, di cui aveva richiesto il rimborso dell'Irpef versato, trattandosi appunto di risarcimento di danno e non di maggior ricchezza da lavoro dipendente.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso che, in prossimità dell'adunanza ha depositato altresì memoria. CONSIDERATO Che difetta l'evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo e manda la cancelleria per la trasmissione del fascicolo alla Sezione Tributaria di questa Corte. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022 Ric. 2021 n. 05135 sez. MT -