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Ordinanza Interlocutoria — n. 37783/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 37783/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37783/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5712-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro MOLINAS PEPPINO E FIGLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 438/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 369 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 37783/2022 — snciv · Corte di Cassazione: CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 438/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria validità della tassazione fiscale impugnazione di decisioni amministrative arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 369 c.p
33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5712-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro MOLINAS PEPPINO E FIGLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 438/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Con sentenza n. 438/01/2021 la CTR per la Regione Sardegna confermava la decisione di primo grado resa in favore della società contribuente Molinas Peppino & Figli s.p.a., insorta avverso un avviso di liquidazione emesso dalla Direzione provinciale di Cagliari ed avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta di registro, accessori e sanzioni della sentenza n. 59/2011 del Tribunale cagliaritano. L'Amministrazione finanziaria ha notificato il ricorso per cassazione alla società contribuente che ha resistito con controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell'adunanza.

La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso. CONSIDERATO Questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando Ric. 2022 n. 05712 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte. C