Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 37782/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; Court remits case to Supreme Court on uniform contribution rule.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37782/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the statutory deadline. Although the underlying tax dispute involved a challenge to a payment order based on defective notification evidence, the procedural defect precluded substantive review. Consequently, the Court remitted the matter to the Supreme Court to determine the applicability of a specific contribution rule for procedurally dismissed appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: When a cassation appeal is declared inadmissible due to late filing, the appellant remains liable to pay the uniform contribution corresponding to the main or incidental appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility statutory filing deadline uniform contribution payment procedural defect dismissal Supreme Court remittal dichiarazione fiscale tardiva arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
22-11-2022 -2- particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
22-11-2022 -2- particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 374, comma 2, c.p.c.
369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di Ric.
art. 369 c.p
33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 33270 del 2022
Ordinanza n. 33271 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1659-2022 proposto da: DI BELLO VITTORIO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 629/29/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Con sentenza n. 629/29/2021 la CTR per la Regione Puglia, sez. distaccata di Taranto, accoglieva l'appello promosso da Equitalia Sud avverso la sentenza resa dalla crp di Taranto, la quale aveva annullato il preavviso di fermo impugnato dal ricorrente, difettando la prova della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, fornita per mezzo di copie fotostatiche anziché in forza della documentazione originale. In riforma della sentenza di primo grado la CTR, dopo aver dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario a decidere sulle cartelle esattoriali aventi ad oggetto i ruoli esecutivi dell'Inps e dell'Inail, aveva invero ritenuto fornita la prova della ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento.

Il contribuente Di Bello Vittorio ha notificato il ricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso sia l'Amministrazione finanziaria, sia l'Agente della Riscossione. La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso. CONSIDERATO Questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di Ric. 2022 n. 01659 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.