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Ordinanza Interlocutoria — n. 37780/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal case regarding debt payments during bankruptcy proceedings pending new role assignment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37780/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal case regarding a debt collection notice issued before the opening of bankruptcy proceedings. The Regional Tax Commission had partially upheld the tax authority's position, ruling that no payments or benefits from the bankruptcy plan were permissible for debts incurred prior to the bankruptcy filing. Consequently, the court ordered a remand to the tax section for a new hearing date.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 DLgs 462/1997; Art. 5, 13 DLgs 471/1997; Art. 168 L. Fallimentare; Art. 2741 c.c.; Art. 90 DPR 602/1973: The court suspends the proceedings to assign a new role when a request for suspension under the relevant bankruptcy and tax laws is timely filed.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings tax debt collection suspension of proceedings concordato preventivo remand to new role sospensione della procedura di fallimento inattività successiva alla sospensione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 DLgs 462/1997
267 del 1942), dell'art. 2741 c.c.
Art. 5 DLgs 471/1997
Art. 13 DLgs 471/1997
Art. 168 L. Fallimentare
471/1997 nonché dell'art. 168 della L.
Art. 2741 c.c.
267 del 1942), dell'art. 2741 c.c. e dell'art.
Art. 90 DPR 602/1973
e dell'art. 90 del DPR 602/1973 (art.
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
90 del DPR 602/1973 (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), per avere la CTR ritenuto che non fossero dovute i le sanzioni in relazione a debiti d'imposta non adempiuti anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo.
art. 2741 c.c
267 del 1942), dell'art. 2741 c.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11147-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opc legis; - ricorrente - contro OPPORTUNITY COMMUNICATIONS & MARKETING IN LIQUIDAZIONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE GRIFFO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2429/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Pic. 2021 n. 11147 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- R.G.N 11147/2021 Agenzia delle entrate c/ Opportunity Comunication & Marketing in liqui- dazione srl Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia che su impugnazione da parte della Opportunity Comunication & Marketing srl in liquidazione avverso cartella di paga- mento per l'anno di imposta 2014, emessa ex art. 36 bis DPR 600/1973, ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, limitata- mente alla non debenza delle sanzioni, confermando, per il resto, la legittimità della cartella oggetto di contestazione.

La CTR, ha ritenuto che "come risulta dalla documentazione versata in atti, la società ha avviato la procedura concordataria in data 25/11/2016 e che la cartella impugnata (relativa ai tributi anno 2014) è stata resa esecutiva in data posteriore così come la notificazione dell'avviso bonario. A tale stregua appare evidente, alla luce del dettato normativo (artt. 168 L.F. e segg) e dei consolidati orientamenti giuri- sprudenziali, che al fine di preservare la par condicio creditorum, la società in concordato non avrebbe potuto effettuare alcun pagamento e neppure aderire all'avviso bonario e così beneficiando del ridotto ca- rico sanzionatorio.

In particolare sul punto giova ricordare che altro, rispetto alla fattispecie in esame, è il caso di avviso bonario notificato in data antecedente l'apertura della procedura concordataria in rela- zione al quale le sanzioni in misura piena sarebbero dovute". Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 2, del DLgs. 462/1997, degli artt. 5 e 13 del DLgs. 471/1997 nonché dell'art. 168 della L. Fallimentare (R.D. 267 del 1942), dell'art. 2741 c.c. e dell'art. 90 del DPR 602/1973 (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), per avere la CTR ritenuto che non fossero dovute i le sanzioni in relazione a debiti d'imposta non adempiuti anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo. Rilevato che: Con istanza della Opportunity Comunication & Marketing in liquidazione srl del 5 ottobre 2022, intervenuta prima della pubblicazione della or- dinanza che ha deciso sul ricorso nell'adunanza del 29 settembre 2022, è stata richiesta la sospensione del giudizio ai sensi della I. 131/2022, ricorrendone í presupposti;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa al 16 gennaio 2023 e a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria. Roma, 29 settembre 2022 e 15 dicembre 2022 Il Presidente Dot