Cassation court remands IMU tax case to lower tribunal due to new Constitutional Court ruling invalidating family residence requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the immediate appeal, ordering a remand to the lower tax tribunal instead of deciding the merits. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the 'first home' tax benefit by requiring an official residence registration, which he claimed was not a necessary condition. The court noted the recent Constitutional Court decision declaring the specific requirement for family members' residence unconstitutional and thus deemed the case no longer immediately decidable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 2 DL 201/2011; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a Constitutional Court ruling invalidates a statutory provision relied upon by the lower court, the case must be remanded for a new trial rather than decided on the merits.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3925-2021 proposto da: GIURATO UGO AVV.TO , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 , presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GAROFOLI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1990/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 03925 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 3925 2021 Giurato Ugo c/ Roma Capitale Ritenuto che: Ugo Giurato ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di avvisi di accertamento per IMU per gli anni 2012 e 2013 ha parzialmente accolto l'appello del contribuente, in relazione al cumulo giuridico delle sanzioni, ex art. 12 d.lgs. 472/97, rigettandolo quanto alla richiesta agevolazione per l'abitazione principale. La CTR, per quanto ancora rileva, ha richiamato la disciplina dell'IMU e i suoi presupposti, evidenziando le differenze rispetto alla pregressa normativa dell'ICI con riferimento alla spettanza delle agevolazioni "prima casa", ritenendo necessaria la residenza anagrafica nell'immobile utilizzato quale prima casa, che deve coincidere con la dimora abituale.
Roma Capitale si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Il ricorrente insiste nella distinzione fra esenzione e agevolazione fiscale, soggette a regimi distinti e presupposti diversi. Nella fattispecie il contribuente ha corrisposto l'imposta, seppure in misura ridotta, beneficiando dell'agevolazione prevista dalla indicata normativa, per la quale non è richiesta - a differenza dell'IMU- la residenza anagrafica nell'immobile come presupposto necessario.
Richiama due sentenze della CTR del Lazio (all. 5 e 7) favorevoli al contribuente, resesi definitive per mancata impugnazione. Ritiene illegittimi gli accertamenti fondati sull'erroneo presupposto che l'immobile sito in Piazza Adriana 11, non è adibito ad abitazione principale, con conseguente diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU. 2.Con ordinanza di autorimessione n. 94/2022, decisa il 12 settembre 2022, la Corte costituzionale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011, norma secondo cui, per ottenere l'esenzione IMU sull'abitazione principale, bisogna fare riferimento alla residenza anagrafica e dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare. 2.Con sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. 2.1.L'illegittimità è stata estesa alle norme che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, DI 201/2011), prevedendo che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del DI 146/2021). 2.2.È stata poi dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento a immobili siti in Comuni diversi, nella parte in cui stabilisce:
«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». 2.3.Pertanto, la Corte cost. ha ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone coniugate o in unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile. 2.4.Preso atto dell'istanza del ricorrente del 25 ottobre 2022, al fine di verificare la rilevanza della indicata questione anche nella causa in esame, mancando una immediata evidenza decisoria, va rinviata la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria.
P.Q.M.
P ul)v.9 Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la riusunZ1013 degli atti alla sezione ordinaria tributaria, non essendo la causa di immediata evidenza decisoria, pure alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022. Roma, 15 settembre 2022 e, a seguito di riconvocazione, 18 ottobre Il