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Ordinanza Interlocutoria — n. 37712/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to re-evaluate late appeal admissibility after finding notification attempts valid.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37712/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the Tax Section for a new hearing after finding the Regional Tax Court's dismissal of the appeal inadmissible due to late filing. The Agency of Revenue argued the appeal was untimely because the first notification attempt failed, while the taxpayer claimed subsequent efforts by the tax office cured the defect retroactively. The Court rejected the taxpayer's argument on procedural grounds, noting that the law does not allow for retroactive curing of missed deadlines, and ordered the file to be acquired for a fresh examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 17 D.Lgs. n. 546/1992: The failure to file an appeal within the statutory period following the service of the decision renders it inadmissible, and any subsequent notification attempts by the tax authority do not retroactively cure this procedural defect.

Parole chiave

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tax appeal admissibility notification deadline compliance retroactive procedural cure service by post office Cassation remand order notificazione tardiva tempestività dell'invio postale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Art. 17 D.Lgs. n. 546/1992
Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.
Artt. 291 e 156 c.p.c.
546 del 1992 anche in relazioneagli artt. 291 e 156 c.p.c. con riferimento all’art.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
con riferimento all’art. 360 c.
art. 140 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 18811 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro MERCURIOEDOARDO -intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Calabrian. 99 / 0 3 / 2 1 depositata i n data 1 2 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Oggetto:notificaappello – ripresa procedimento notificatorio Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - Mercurio Edoardo impugnava l’avviso di accertamento notificatogli perl’anno 2007 ai fini IRPEFE e tributi connessi; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Ufficio proponeva appello; - la CTR dichiarava inammissibile l’appello in quanto tardivamente proposto,atteso che la notifica ex art. 140 c.p.c. era stata presa incarico dalle poste in data 12 aprile 2019, ossia o ltre il termine lungo sei mesi dal deposito della sentenza, avvenuto in data 20 settembre2018; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; - il contribuente è rimasto intimato;

Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d. Lgs. n. 546 del 1992 anche in relazioneagli artt. 291 e 156 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c. 1n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di valutare i vari tentativi effettuatidall’Ufficio per notificare l’appello: infatti, di fronte a una prima notifica nulla l’Ufficio aveva dato ulteriore impulso alla procedura di notifica, che aveva avuto esito positivo – perfezionandosientro i trenta giorni dalla notizia di mancato buon fine della prima notificazione - con ciò sanando , a dire della ricorrente,il precedente vizio con effetti retroattivi; - alla luce della questione processuale posta in ricorso, il Collegio ritiene che vadano acquisiti i fascicoli di merito a cura della Cancelleriadi questa Corte ; p.q.m. disponel’acquisizione dei fascicol i d ei gradi di merito e rinvia la causa a nuovoruolo della Sezione Tributaria della Corte.

Mandaalla Canc