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Ordinanza Interlocutoria — n. 37709/2022 — snciv Generato dall'IA

Appeal dismissed as late due to improper notification venue; case remanded for new hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37709/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the appeal as inadmissible because the taxpayer failed to file within the brief term. The first-instance judgment was notified to the Tax Agency at its Milan headquarters, not the taxpayer's location, yet the taxpayer argued the appeal was untimely. The Court ruled that the procedural defect in notification venue rendered the appeal late, ordering the case to be remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 1, lett. a) del D.P.R. 29 dicembre 1972, n. 917; Art. 36, comma 1, lett. a) del D.P.R. 29 dicembre 1972, n. 917: An appeal filed after the brief term expires due to improper notification venue is inadmissible, and the case must be remanded for a new hearing.

Parole chiave

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tax appeal brief term improper notification venue defect remand for hearing inadmissible appeal tax collection agency opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 1, lett. a) del D.P.R. 29 dicembre 1972, n. 917
Art. 36, comma 1, lett. a) del D.P.R. 29 dicembre 1972, n. 917
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 28 336 /202 0 proposto da AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro RICOTTIRICCARDO MARIA -intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardian. 192 / 17 / 20 depositata i n data 27 / 0 1 /20 20 ;

Oggetto:termine breve – notifica sentenza – sede periferica del concessionario- idoneità Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - Ricotti Riccardo Maria impugnava l'intimazione di pagamento relativaa più cartelle di pagamento emesse tra il 2001 e il 2012 , notificataglidall’agente della riscossione ; - la Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso; - appellava il concessionario per la riscossione; c on la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello in quanto tardivo poiché la sentenza di primo grado era stata notificata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione presso la sede di Milano, in via dell’Innovazione n. 10b,a mezzo Ufficiale giudiziario; - l’ Agenzia delle en trate - R iscossione ricorre a questa Corte con un solomotivo di impugnazione; il contribuente è rimasto intimato;

Consideratoche: - il Collegio ritiene che la controversia non sia di immediata evidenzadecisoria; p.q.m. rinviala causa a nuovo ruolo della