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Ordinanza Interlocutoria — n. 37704/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal due to new law requiring suspension for specific non-harmonized tax assessments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37704/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal and remanded the case to the ordinary section for a new hearing. The tax agency argued the Regional Tax Commission erred by declaring an assessment illegal due to lack of internal adversarial proceedings on non-harmonized taxes. The court ruled that the new law mandates suspension for this specific category of disputes, effectively blocking the current proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10 della legge n. 130 del 2022; The Court of Cassation must suspend proceedings and remand the case to the ordinary section when the dispute falls within the scope of the new law's suspension provisions for specific tax matters.

Parole chiave

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tax appeal suspension non-harmonized taxes internal adversarial proceedings Cassation remand tax assessment legality diritti del contribuente differimento dell'imposizione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10 della legge n. 130 del 2022
Art. 5, comma 6 della legge n. 130 del 2022
Art. 380-bis cod. proc. civ.
212 del 2000; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso WALTER DE POLI ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituitoil contraddittorio;
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000
civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000” (cfr.
art. 380-bis cod. proc. civ
212 del 2000; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso WALTER DE POLI ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituitoil contraddittorio;
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Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 26395-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro WALTER DE POLI (C.F. DPLWTR62M18D679Y), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI ALESSANDRO MANNOCCHI e SALVATORE DI MEGLIO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA RUFFINI, n. 2A; -controricorrente - avverso la sentenza n. 445/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a WALTER DE POLI un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., addizionale regionale e comunale, nonché contributi I.N.P.S. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti ad un maggior reddito da partecipazione ascritto al contribuente; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 118/2018, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Veneto, la quale, con sentenza n. 445/2021, depositata il 17/03/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come “ il contraddittorio [endoprocedimentale] deve trovare applicazione sempre, anche nei casi in cui la legge lo esclude” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv.), con conseguente illegittimità della ripresa operata nei confronti del contribuente, siccome non preceduta da previa interlocuzione con il contribuente, ex art. 12 della l. n. 212 del 2000; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso WALTER DE POLI ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituitoil contraddittorio;

Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento illegittimo, a cagione del mancato svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale, benché si sia in presenza di accertamenti “a tavolino” relativi a tributi non armonizzati; che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato (in data 17.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria;

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria. Così dec