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Ordinanza — n. 37674/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tax notice, ruling facts were proven and procedural requirements met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37674/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a district court decision regarding tax collection procedures. The appellant argued defects in notification and the link between payment orders and tax notices, but the court found the lower court's factual findings free of legal vices. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs to INPS.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The Court of Cassation dismisses an appeal when the lower court's factual findings are free of the vices listed in Art. 360 n. 5 c.p.c., as the appellate court cannot re-examine the evidence or substitute its own assessment of facts.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Tax Collection Notice Notification Defects Art. 360 c.p.c. Evidence Assessment Litigation Costs INPS Appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
La doglianza concerne un accertamento di fatto, reso con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
DPR n. 115/02
13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
legge 24.12.2012 n. 228
115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

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Testo completo

lata di notifica, non impugnata con querela di falso.

9. Osserva, al riguardo, il Collegio che effettivamente nella relata di notifica risultano presenti delle ulteriori annotazioni, cui la Corte distrettuale ha fatto riferimento, in relazione alle quali il ricorrente nulla ha specificato nelle articolate censure sulla loro natura rispetto a quanto ritenuto dai giudici del merito.

10. A prescindere, pertanto, dalla necessità o meno dell'invio della raccomandata informativa (nel caso in cui la notifica sia stata eseguita a mani di un familiare convivente del contribuente) e delle modalità di effettuazione Ric. 2022 n. 00667 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- della notifica stessa (ai sensi dell'art. 26 DPR 29.9.1973 n. 602 ovvero ai sensi dell'art. 60 DPR n. 600/1973), nella fattispecie in esame, con una statuizione, non efficacemente censurata, la Corte distrettuale ha dato atto dell'avvenuto espletamento della formalità di cui si lamenta l'omissione: tanto basta, in questa sede, ove la natura del giudizio a critica vincolata del sindacato di legittimità non consente ulteriori verifiche di merito.

11. Il terzo motivo è inammissibile.

12. La doglianza concerne un accertamento di fatto, reso con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc nuova formulazione, attraverso il quale la Corte distrettuale ha ritenuto che l'atto interruttivo (intimazione di pagamento) si riferiva alla cartella di pagamento presupposta.

13. Non si vede pertanto, in una ipotesi di violazione dell'art. 2697 cc, ma di esame del materiale probatorio a seguito del quale la Corte territoriale, una volta ritenuta provata la notifica della intimazione di pagamento al contribuente, ha opinato che fosse quest'ultimo, in possesso degli originali dei due atti, a dovere dimostrare il mancato collegamento tra di essi (cartella notificata il 21.12.2010 ed intimazione di pagamento notificata il 10.12.2015) e non l'ente impositore o il concessionario.

14. Nulla va statuito, infine, in ordine al quarto motivo che non è stato formulato come un vizio ex art. 360 cpc, ma come una prospettazione di una diversa determinazione sulle spese di lite che la Corte di merito avrebbe dovuto adottare nella ipotesi di accoglimento dell'appello.

15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

16. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente INPS, che si liquidano come da dispositivo. Nulla per l'ADER che non ha svolto attività difensiva.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente INPS, in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di Ric. 2022 n. 00667 sez. ML - ud. 09-11-2022 -4- legge; nulla per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,