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Ordinanza Interlocutoria — n. 37660/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; double uniform contribution pending Supreme Court ruling on procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37660/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to failure to file within the statutory deadline. The appellant, Paola D'Angelo, sought to challenge administrative sanctions imposed by the Revenue Agency and the Prefecture of Trieste, while the City of Trieste remained as an intimated party. Although the appeal was technically late, the Court suspended the final decision on the double uniform contribution penalty pending a ruling by the Supreme Court on the specific procedural issue raised by the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002: When a cassation appeal is declared inadmissible for late filing, the applicant is liable for a double uniform contribution, unless the Supreme Court rules otherwise on the applicability of this rule to cases where the appeal has not been entered on the roll.

Parole chiave

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cassation appeal late filing inadmissible appeal uniform contribution double penalty procedural deadline Supreme Court deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1- quater del D.P.R.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
art. 13, comma 1- quater del D.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7544/2022 nel giudizio vedente tra D'ANGELO PAOLA rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilia Rosa Faraglia e Davide Binda - Ricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E PREFETTURA DI TRIESTE rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato - Con troricorrenti - e COMUNE DI TRIESTE - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14168/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1.12.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; Rilevato che Paola D'Angelo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14168/2021 in una controversia in materia di sanzioni amministrative; che al ricorso resistono con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di Trieste mentre il Comune di Trieste è rimasto intimato; che il relatore ha proposto l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 comma 1 cpc per mancato deposito nei termini; che dalla certificazione della Cancelleria Centrale Civile rilasciata in data 28.3.2022 risulta il mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 cpc del ricorso notificato il 13.12.2021; ritenuto che in caso di pronuncia di improcedibilità consegue, oltre alla condanna alle spese, il raddoppio del contributo unificato (cfr. art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002n. 115); rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 33270/2022 depositata 1'11.11.2022 la Sezione Tributaria di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all'applicazione - al caso in cui il ricorso è stato dichiarato improcedibile e non è avvenuta l'iscrizione a ruolo del ricorso ad opera del ricorrente - del disposto di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a nonna dello stesso art. 13, comma 1-bis; che pertanto si rende necessario attendere la pronuncia delle Sezioni Unite;

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. n. 33270/2022 depositata 1'11.11.2022. Così d