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Ordinanza Interlocutoria — n. 37657/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal regarding VAT and corporate tax assessment due to lack of prior hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37657/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal regarding a VAT and corporate income tax assessment. The tax authority argued the Regional Tax Commission erred by requiring a prior hearing for the corporate tax assessment, while the company contended the decision lacked proper motivation. The court granted the suspension request to allow the Regional Tax Commission to re-examine the case with the necessary procedural safeguards.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 12 I. 212/2000: The court suspended the proceedings to allow the Regional Tax Commission to reconsider the necessity of a prior hearing for corporate tax assessments, ensuring compliance with due process requirements.

Parole chiave

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tax appeal suspension prior hearing requirement VAT and IRES assessment procedural due process Regional Tax Commission esame di cassazione concorso di motivi di sospensione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 36 d.lgs. 546/92
Art. 12 I. 212/2000
con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 12 I. 212/2000 per avere la CTR ritenuto necessario il contraddittorio preventivo anche ai fini dell'accertamento IRES;
Art. 5, comma 10, 1.130/2022
e 36 d.lgs.546/92 per essere la sentenza priva di motivazione;
artt. 132 c.p
con il primo motivo di ricorso lamentava la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6478-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MORENO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO BRASCA, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4328/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 06478 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorreva, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stata confermata la decisione di annullamento, per difetto di contraddittorio preventivo, di un avviso di accertamento per Iva e Ires dell'anno 2016;

2. con il primo motivo di ricorso lamentava la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs.546/92 per essere la sentenza priva di motivazione;

3. con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 12 I. 212/2000 per avere la CTR ritenuto necessario il contraddittorio preventivo anche ai fini dell'accertamento IRES;

4. la contribuente, srl Moreno, in data 10.11.2022, ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della Sezione Tributaria. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 nov