Ordinanza Interlocutoria — n. 37656/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19326-2022 proposto da: CARUSO PAOLO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7059/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/ 11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 369 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 37656/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso. CONSIDERATO Questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma Ric. 2022 n. 19326 sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19326-2022 proposto da: CARUSO PAOLO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7059/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/ 11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Con sentenza n. 7059/02/2021 la CIR per la Regione Sicilia confermava la decisione della CTP di Siracusa, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal contribuente per carenza d'interesse per aver quest'ultimo impugnato l'avvenuta comunicazione di iscrizione di ipoteca legale, disposta dall'Agente della Riscossione, su beni di proprietà della sorella, né potendo egli proporre in proprio un ricorso per far valere un altrui diritto giusti gli artt. 81 e 100 c.p.c. Il contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all'Agente della Riscossione e all'Amministrazione finanziaria che sola ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso. CONSIDERATO Questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma Ric. 2022 n. 19326 sez.
MT - ud. 22-11-2022 -2- 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.