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Ordinanza Interlocutoria — n. 37655/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands succession appeal to Second Section for specific tabular jurisdiction assignment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37655/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to the Second Section of the Civil Chamber. The appellant argued violations of civil code articles regarding bank account signatures, inheritance inventory deadlines, and tacit acceptance. The court ruled that all three grounds concern succession law, which falls exclusively under the specific tabular jurisdiction of the Second Section.

Regesto Legislator

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Art. 475, 485, 476 cod. civ.; Succession matters fall within the specific tabular jurisdiction of the Second Section of the Civil Chamber, requiring remand for proper assignment.

Parole chiave

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succession law jurisdiction tabular jurisdiction assignment Civil Chamber Second Section interlocutory appeal remand inheritance inventory rules rinuncia all'eredità petizione d'eredità diritti successori dell'erede

Disposizioni normative citate

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Art. 475 cod. civ.
Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 475 cod. civ., rilevando che la firma del modulo bancario di estinzione del conto corrente costituirebbe accettazione espressa.
Art. 485 cod. civ.
Il secondo motivo del ricorso lamenta violazione dell'art. 485 cod. civ., sul rilievo che le figlie della Ruata erano già nel possesso dei beni ereditari e che non avevano redatto l'inventario nei tre mesi.
Art. 476 cod. civ.
Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 476 cod. civ. sull'accettazione tacita dell'eredità.
art. 475 cod. civ
Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 475 cod. civ., rilevando che la firma del modulo bancario di estinzione del conto corrente costituirebbe accettazione espressa.
art. 485 cod. civ
Il secondo motivo del ricorso lamenta violazione dell'art. 485 cod. civ., sul rilievo che le figlie della Ruata erano già nel possesso dei beni ereditari e che non avevano redatto l'inventario nei tre mesi.
art. 476 cod. civ
Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 476 cod. civ.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4846/2022 R.G. proposto da: Battaglino Matilde, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa C:\kk dall'avvocato SCAGLIOLA GIORGIO - ricorrente — contro DECAROLIS ROSALBA e DECAROLIS MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA alla via PIEMONTE n. 39, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA (GVNLSN58H42E379W) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRI GIUSEPPE (SNDGPP41L28A124Y) - controrícorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO TORINO n. 920/2021 depositata il 06/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 475 cod. civ., rilevando che la firma del modulo bancario di estinzione del conto corrente costituirebbe accettazione espressa. Il secondo motivo del ricorso lamenta violazione dell'art. 485 cod. civ., sul rilievo che le figlie della Ruata erano già nel possesso dei beni ereditari e che non avevano redatto l'inventario nei tre mesi. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 476 cod. civ. sull'accettazione tacita dell'eredità.

Il Collegio rileva che tutti e tre i motivi di/ ricorso attengono alla materia successoria, rientrante nell'attribuzione tabellare specifica della Seconda Sezione Civile di questa Corte. Il ricorso deve, pertanto, esser rinviato a nuovo, con trasmissione del fascicolo alla Sottosezione VI della Seconda Sezione Civile.

P.Q.M.

Rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone trasmettersi il ricorso alla Sottosezione VI della Seconda Sezione Civile. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 novembre