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Ordinanza — n. 37649/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal, ruling capital gains from passive shareholding are not business income for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37649/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that excluded capital gains from a sole shareholder's social security contribution base. The INPS argued that all business income reported for tax purposes should trigger contributions, while the shareholder contended that passive returns from shareholding do not constitute business activity. The court upheld the lower decision by distinguishing between business income and capital income under tax law, confirming that only the former triggers mandatory social security contributions for self-employed individuals.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis DL n. 384/1992; Art. 55 DPR n. 917/1986: The annual social security contribution for self-employed persons is based on total business income reported for tax purposes, excluding passive capital gains derived from shareholding without active work.

Parole chiave

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social security contributions business income definition capital gains exclusion self-employed status tax vs social security passive shareholding contribution base calculation categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis DL n. 384/1992
non dovessero essere inclusi nella base imponibile contributiva; rilevava la Corte territoriale che, pur se l'art. 3 bis DL n.
L. 14 novembre 1992 n. 438
384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per ì soggetti di cui all'art.
D.P.R. 22/12/1986, n. 917
04-10-2022 -3- al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R.
Art. 55 DPR n. 917/1986
contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art.
Art. 44 DPR n. 917/1986
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 21540 del 20/8/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34150-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro DE MATTIA CARBONINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MUSACCHIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 671/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Presidente Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Annamaria De Mattia Carbonini diretto a far dichiarare non assoggettabili a contribuzione i redditi dalla stessa conseguiti per la partecipazione agli utili in società di capitali, dichiarava che i redditi di capitale percepiti dal socio per effetto della sua mera partecipazione al capitale sociale di una s.r.l. non dovessero essere inclusi nella base imponibile contributiva; rilevava la Corte territoriale che, pur se l'art. 3 bis DL n. 384/1992 faceva riferimento alla "totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF", il rapporto previdenziale non poteva prescindere dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, sicché doveva essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato era iscritto alla corrispondente gestione, con esclusione dell'assoggettamento a contribuzione a fini previdenziali di eventuali altri redditi di partecipazione; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di unico motivo; la controparte resiste con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

Ric. 2019 n. 34150 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- CONSIDERATO CHE con unico motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della I. 14 novembre 1992 n. 438 di conv.ne con modificazioni del d. I. 19 settembre 1992 n. 384 e in connessione con la I. 2 agosto 1990 n. 233; la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa; trattasi di questione affrontata e risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019 e da successive conformi, cui in questa sede si rinvia; nella citata pronuncia è stato rilevato che l'art. 3 bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per ì soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai finì IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della I. n. 233 del 1990, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;

è stato rilevato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo Ric. 2019 n. 34150 sez. ML - ud. 04-10-2022 -3- al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES); poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire detta base ai fini contributivi; sulla base delle svolte argomentazioni, essendosi la Corte d'appello conformata ai suddetti principi, il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così dec