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Ordinanza — n. 37648/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on appeal costs, ruling equity-based compensation violates statutory principles of reciprocity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37648/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal filed by Costantino Priore against the Bari Court of Appeal's decision to offset litigation costs. Priore argued that compensating costs based on equity principles violated the statutory requirements of reciprocity and causality under Articles 91 and 92 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that such compensation is only permissible when specific, grave, and exceptional reasons exist, rejecting the generic formula used by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; The compensation of litigation expenses between parties is subordinate to the existence of reciprocal loss and specific, grave, and exceptional reasons, excluding general equity considerations.

Parole chiave

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litigation expenses reciprocity principle equity compensation Code of Civil Procedure cost offset rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21521 del 20/10/2010
Cass. n. 14411 del 14/07/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33951-2019 proposto da: PRIORE COSENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA SACINO; - ricorrente - contro CARIELLO DOMENICO; - intimato - avverso la sentenza n. 1410/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO. Rilevato che: La Corte d'appello di Bari accoglieva l'appello proposto da Costantino Priore avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione a precetto proposta dallo stesso nei confronti di Cariello Domenico, aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite, liquidando in favore di Priore le spese del primo grado di giudizio e compensando tra le parti le spese del secondo grado "al fine di conferire equità ed equilibrio all'esito complessivo della lite, per non gravare ulteriormente sulla posizione del lavoratore, nonché a motivo dell'officiosità della statuizione accessoria che qui si riforma"; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Costantino Priore sulla base di unico motivo;

Domenico Cariello non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte; Considerato che: Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevando che la compensazione delle spese del grado di appello, disposta sostanzialmente per ragioni di equità, contrasta con i principi di soccombenza e causalità; va premesso che, essendo stata la causa introdotta con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Bari il 16/2/2015, la norma di riferimento è l'art. 92 c. 2 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella dell'art. 134 c. 1 D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella I. 10 novembre 2014 n. 162, Ric. 2019 n. 33951 sez.

ML - ud. 04-10-2022 -2- sicché ai fini della compensazione rilevano esclusivamente la sussistenza della soccombenza reciproca e la concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni; nel delineato contesto normativo la compensazione delle spese è, dunque, subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati (Cass. n. 21521 del 20/10/2010); le gravi ed eccezionali ragioni, inoltre, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse, come nella specie, con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 14411 del 14/07/2016); la Corte di merito non si è attenuta agli indicati principi, sicché, in base alle svolte argomentazioni, il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che farà applicazione dei menzionati principi;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella