Revocation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual error and failure by the municipality to defend itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible without assigning litigation costs because the municipality failed to present a defense. The appellant argued that the court of appeal erred in fact by misidentifying the subject of the appeal as a factual assessment rather than a procedural review of specificity rules. The court rejected this, noting that the original judgment correctly applied Article 366 of the Code of Civil Procedure regarding the lack of specific hourly details in the appeal, and the municipality's silence precluded any rebuttal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if it challenges only the legal appreciation of procedural rules without demonstrating a relevant factual error, particularly when the opposing party fails to defend itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9693-2021 proposto da: DI SABATINO CLAUDIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO PELLEGRINI, ALBERTO FACCINI CAROPPO; - ricorrente - contro AMNMINISTRAZIONE COMUNALE PESCARA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 21593/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO - che, con sentenza n. 21593 del 7 ottobre 2020, questa Corte di Cassazione dichiarava inammissibile per genericità e conseguente contrasto con le regola di specificità e di autonomia di cui all'art.366 c.p.c. il ricorso per cassazione proposto da Claudio Di Sabatino nei confronti del Comune di Pescara avverso la decisione resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila di riforma della pronunzia del Tribunale di Pescara, che, in accoglimento della domanda del Di Sabatino, aveva riconosciuto il diritto di questi, dipendente del Comune di Pescara in qualità di agente di polizia municipale, all'erogazione dei buoni pasto per aver svolto il servizio in orari non esclusi dal diritto secondo la previsione recata, in difformità dal contratto nazionale, dalla contrattazione decentrata; - che per la revocazione di tale decisione ricorre il Di Sabatino, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale, l'Amministrazione comunale di Pescara, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, lamenta a carico di questa Corte l'errore, che in quanto ritenuto "di fatto" assume essere rilevante ai fini della richiesta revocazione della precedente decisione, dato dalla falsa percezione della realtà processuale conseguente all'aver erroneamente ritenuto essere oggetto del giudizio d'appello l'accertamento dello svolgimento da parte del Di Sabatino della prestazione nelle fasce orarie legittimanti l'erogazione dei buoni pasto, cui si correla la valutazione in termini di genericità del ricorso espressa in relazione alla mancata indicazione degli orari di lavoro in concreto osservati; k che il motivo si rivela inammissibile non configurandosi alcun errore di fatto laddove oggetto della censura qui sollevata è l'apprezzamento sotto il profilo del rispetto delle regole di specificità ed autonomia imposte dall'art. 366 c.p.c. del ricorso proposto (ex multis Cass. 20635/2017), apprezzamento del resto pienamente fondato nel suo esito negativo, tenuto conto del condivisibile rilievo espresso nella motivazione dell'impugnata sentenza, per cui la specificazione delle face orarie di svolgimento della prestazione costituiva evidente presupposto della censura all'epoca sollevata a confutazione della ritenuta nullità della disciplina in materia recata dalla contrattazione decentrata in contrasto con la contrattazione nazionale che subordinava l'erogazione dei buoni pasto all'impiego in un turno che iniziato al mattino proseguiva nelle ore pomeridiane; che, pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese di lite per non aver il Comune di Pescara svolto alcuna attività difensiva
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunan