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Ordinanza — n. 37643/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for introducing new arguments on PVC and costs not raised in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37643/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a summary retrial request. The taxpayer argued that the lower court violated procedural rules by rejecting new claims regarding the PVC and cost allocation, which were first raised in this appeal. The court held that these specific grievances were not new but merely refinements of arguments already presented in the first instance, thus failing to alter the fundamental nature of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 345 c.p.c.: Arguments in tax appeals that merely refine or clarify defenses raised in the first instance do not constitute new inadmissible requests, as they do not change the essential subject matter of the action.

Parole chiave

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tax appeal admissibility new arguments in second instance ultrapetizione prohibition PVC tax assessment summary retrial rejection procedural violation tax Cassazione tributaria validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art.
Art. 345 c.p.c.
546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., nella sostanza lamentando che il giudizio rescindente siasi concluso con sentenza di rigetto in rito per aver introdotto ragioni nuove, esposte per la prima volta in tale sede.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art.
art. 345 c.p
546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., nella sostanza lamentando che il giudizio rescindente siasi concluso con sentenza di rigetto in rito per aver introdotto ragioni nuove, esposte per la prima volta in tale sede.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 15730/2020
Cass. V, n. 2413/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7058-2021 proposto da: VERA EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SANTACROCE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO LODOLI; - ricorrente - \contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2507/19/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 31/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio — Latina, laddove ha ritenuto inammissibile il ricorso in riassunzione da essa proposto all'esito della cassazione con rinvio, per avervi proposto -in quella sede e per la prima volta- ulteriori profili di doglianza, diversi da quelli presentati in primo grado, ove si era lamentata la mancata allegazione del PVC all'atto impositivo di ripresa a tassazione. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., nella sostanza lamentando che il giudizio rescindente siasi concluso con sentenza di rigetto in rito per aver introdotto ragioni nuove, esposte per la prima volta in tale sede. Al proposito, si è riconosciuto che si ha domanda nuova inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto Ric. 2021 n. 07058 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (cfr. Cass. V, n. 15730/2020). Più in particolare, è stato ritenuto che non siano domande nuove le argomentazioni ulteriori di motivi già proposti in primo grado, precisandosi che nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardano eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto. (cfr.

Cass. V, n. 2413/2021). Trattandosi di censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., questa Suprema Corte è altresì giudice del fatto processuale e, nel caso di specie, il motivo di ricorso in primo grado era articolato su due profili: la mancata allegazione del PVC (poi accertato comunque nella sfera di conoscibilità della parte) e la carenza di motivazione sui costi tenuti (o non tenuti) in conto per individuare la ripresa a tassazione. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudi