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Ordinanza — n. 37642/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal claiming factual error regarding fiscal domicile change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37642/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Marcello Lazzatti's revocation appeal inadmissible against a previous decision rejecting his claim of fiscal domicile change. Lazzatti argued the lower court erred factually by not recognizing his professional address in Milan as his fiscal domicile, while the Tax Agency maintained the change required explicit administrative consent. The Court ruled that the contested issue involved a legal evaluation of evidence rather than a factual mistake, as the lower court correctly interpreted the distinction between residence and fiscal domicile under relevant tax laws.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: The revocation remedy for a Supreme Court judgment is limited to factual errors; it does not apply to errors of law or judicial evaluations of evidence.

Parole chiave

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revocation appeal fiscal domicile change error of fact error of law judicial evaluation tax procedure Corte di Cassazione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso, si prospetta censura ex art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 391 bis c.p.c.
in relazione all'art. 391 bis stesso codice di rito, per errore di fatto revocatorio, consistente in svista percettiva del giudice, come vizio di percezione del fatto processuale.
d.P.R. n. 600/1973
59 del d.P.R. n. 600/1973, donde corrette erano le notifiche eseguite Ric.
d.P.R. 115/2002
13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
art. 391 bis c.p
Ed infatti, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell' errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. III, n. 10040/2022
Cass. III, n. 10040/2022).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14634-2022 proposto da: LAZZATI MARCELLO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO N. 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO GAFFURI; - ricorrente - Contro AGENZIA AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 38297/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il contribuente avv. Lazzatti ricorre per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte n. 38297/2021, con cui è stato rigettato il suo ricorso avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha rigettato l'appello avverso la pronuncia della CTP di Milano in ordine ad errore percettivo circa il rituale avvenuto cambiamento di domicilio fiscale del contribuente, da cui discende l'irritualità delle notifiche ivi svolte. La controversia, infatti, muove dall'originaria impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi con cui l'agente per la riscossione agiva per recupere il credito fiscale discendente da diverse cartelle di pagamento notificate presso la residenza del contribuente, sita in Comune di San Vittore Olona, mentre egli — pur mantenendovi la residenza- avrebbe già trasferito da lunga pezza il domicilio in Milano, dove ha studio professionale.

Più in particolare, la CTP aveva rigettato nel merito il ricorso ed in sintonia a questa pronuncia anche la CTR aveva ritenuto che il contribuente non avesse variato ritualmente il proprio domicilio fiscale, non potendosi ritenere la dichiarazione a fini IVA equipollente o sostitutiva dell'istanza prevista ex art. 59 del d.P.R. n. 600/1973, donde corrette erano le notifiche eseguite Ric. 2022 n. 14634 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- dall'agente per la riscossione presso la residenza-domicilio del contribuente. Questa Corte, con la precitata sentenza, riteneva corretta la sentenza della CTR, argomentando non essersi perfezionato il trasferimento di domicilio (fiscale), in schepsi alla residenza, perché a tal fine occorrono un'istanza del contribuente ed un "esplicito atto di consenso da parte dell'Amministrazione" (sentenza n. 38297/2021 qui impugnata, pag. 5).

Ha spiegato difese l'agenzia delle entrate con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso, si prospetta censura ex art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 391 bis stesso codice di rito, per errore di fatto revocatorio, consistente in svista percettiva del giudice, come vizio di percezione del fatto processuale. Nella sostanza, la parte contribuente evidenzia di aver provato documentalmente sia l'apposita istanza atta a modificare il proprio domicilio fiscale, sia l'esplicito atto di assenso dell'Amministrazione, tale ritenendo l'estratto del cassetto fiscale in data 11 maggio 2020, trascritto nel corpo della memoria prodotta per l'udienza del 10 novembre 2021.

A fronte di un tanto, sarebbe errore percettivo affermare non esserci stata tanto l'istanza quanto la conseguente adesione dell'Amministrazione, sennonché l'assunto contenuto a pagina 5, secondo capoverso, della sentenza qui in esame si riferisce allo scrutinio del vizio di violazione di legge circa il mutamento di domicilio fiscale (quarto) e violazione di legge sul principio di buona fede (quinto motivo), inerenti al ricorso per cassazione di una sentenza del 2012, in ragione ai fatti provati ed Ric. 2022 n. 14634 sez. MT - ud. 23-11-2022 -3- allegati.

L'affermazione qui censurata, dunque, non attiene ad una (mancata) considerazione di un documento prodotto con la memoria finale e datato otto anni dopo la sentenza di merito in scrutinio, bensì all'apporto probatorio valutato dalla CTR, ove non risulta provata né la motivata istanza, né la formale adesione, tale non potendosi ritenere la prova di ricezione della relativa raccomandata contenente l'istanza, valevole semmai come presa in carico della domanda, ma non certo come sua formale e esplicita adesione. In altri termini, ciò che viene cesurato come errata percezione di un documento del 2020 (prodotto in vista dell'udienza di cassazione del 2021) è in realtà un apprezzamento valutativo dei fondamenti su cui ha pronunciato la CTR nel 2012, secondo le domande come formulate a pag. 33-51 del ricorso per cassazione, ritenendo come presa in carico (ricezione) e non come espressa accettazione il doc. 10 citato a pag. 34 del predetto ricorso.

All'evidenza, il lamentato errore percettivo attiene ad un profilo evidentemente giuridico, cioè all'assolvimento dell'onere della prova circa la variazione del domicilio fiscale, in ordine alla corretta interpretazione delle norme sulla dissociazione tra residenza e domicilio fiscale. Ed infatti, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell' errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giucli7io formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la Ric. 2022 n. 14634 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -4- S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali) (cfr. Cass. III, n. 10040/2022). Né la memoria depositata in prossimità dell'adunanza offre argomenti per un diverso apprezzamento, insistendosi nell'individuare -nel caso concreto- una differenza fra valutazione giuridica dell'apporto probatorio ed il presupposto materiale che sta alla base della decisione assunta dalla Corte.

La rappresentazione dei fatti è stata recepita e valutata con apprezzamento su cui si è inserito un giudizio di valore che esclude l'errore percettivo, donde non è più questione di revocazione. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso