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Ordinanza — n. 37637/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows tax appeal by rejecting lower court's reliance on mere mailing proof for tax notice perfection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37637/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the claim based on the perfection of tax notice via mere mailing. The taxpayer argued that the lower court incorrectly applied rules regarding the irrecoverability of the recipient, requiring proof of actual receipt rather than just deposit. The Court ruled that for tax notices, the perfection of notification requires the receipt notice (C.A.D.) when the recipient refuses or is absent, rejecting the sufficiency of the mailing proof alone.

Regesto Legislator

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Art. 140, Art. 156 c.p.c.; Art. 8 L. 890/1982; Art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973: In tax proceedings, perfection of notification via postal service requires proof of receipt notice (C.A.D.) upon refusal or absence, not merely proof of mailing, and standing to sue is dynamically assessed based on recent legislative novelties.

Parole chiave

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tax notice perfection postal notification rules receipt notice requirement standing to sue dynamic tax appeal cassation responsabilità previdenziale obbligo di versamento supplementare del socio responsabilità dei soci

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
15-09-2022 -2- all'art. 140 c.p.c. Difetterebbe invero tanto la prova di affissione dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale quanto la prova della consegna della raccomandata informativa alla contribuente.
Art. 156 c.p.c.
Art. 48 disp. att. c.p.c.
nonché dell'art. 48 disp. att. c.p.c..
Art. 8 L. 890/1982
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della 1.
Art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973
Ed infatti, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 24 Cost.
Art. 111 comma 2 Cost.
art. 48 disp. att. c.p
nonché dell'art. 48 disp. att. c.p.c..
art. 140 c.p
15-09-2022 -2- all'art. 140 c.p.c.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 10012/2021
Cass. S.U. n. 10012/2021).
Cass. S.U. n. 26283/2022
Cass. S.U. n. 26283/2022), profilo, quest'ultimo, da tenere in conto nel caso in oggetto.
Ric. 2021 n. 04080 sez. MT
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4080-2021 proposto da: BONADIES GIUSEPPINA, in proprio e nella sua qualità di socio accomandante della Società "Bonvest di Giancarlo Vestiti e C. sas", domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati LEOPOLDO BALSAMO, MICHELE VENTRUTI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; iy,51 - controricorrente - contro ' AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA; - intimata - avverso la sentenza n. 1421/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente Bonadies Giuseppina ricorre avverso la sentenza n. 1421/04/2021 della CTR per la Lombardia con cui veniva riformata la decisione della C113 di Milano. Quest'ultima, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva invero dichiarato prescritte le pretese tributarie portate dall'estratto di ruolo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. La CTR, ritenendo invece valida la notifica dell'atto impositivo presupposto, condivideva l'appello dell'Ufficio con conseguente inammissibilità del ricorso promosso avverso il ruolo.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo la contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. nonché dell'art. 48 disp. att. c.p.c.. La CTR avrebbe illegittimamente applicato la disciplina propria del perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario di cui Ric. 2021 n. 04080 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- all'art. 140 c.p.c. Difetterebbe invero tanto la prova di affissione dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale quanto la prova della consegna della raccomandata informativa alla contribuente. Sul punto è intervenuta questa Corte, affermando necessario l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata, quella informativa al contribuente. Ed infatti, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della 1. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. S.U. n. 10012/2021). Nel giudizio rescissorio, il collegio di merito dovrà tener conto di quanto peraltro recentemente sancito da questa Corte in tema di interesse ad agire, alla luce delle novelle legislative intervenute specificamente in materia. Ed infatti, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla 1. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per Ric. 2021 n. 04080 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -3- norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (cfr.

Cass. S.U. n. 26283/2022), profilo, quest'ultimo, da tenere in conto nel caso in oggetto. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte della Giustizia Tributaria di secondo grado per la Regione Lombardia, cui demanda altresì la regolazione delle spese del