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Ordinanza — n. 37634/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax assessment, ruling specific appeal grounds were present despite initial inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37634/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible and quashed the lower court's decision that had dismissed it as inadmissible. The Regional Tax Commission had rejected the appeal because the appellant allegedly repeated first-instance arguments without new specific grounds. The Court found the appeal act contained distinct criticisms regarding the factual and legal reconstruction, thereby violating Article 53 of D.Lgs. 546/1992.

Regesto Legislator

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Art. 53 d. Lgs. n. 546/1992; The appeal is admissible if it contains specific and autonomous criticisms of the lower court's decision, even if they resemble prior arguments, provided they are not merely a repetition.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific grounds requirement repetition of arguments Article 53 D.Lgs 546/1992 quashing of inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali domanda d'asilo tibetana

Disposizioni normative citate

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Art. 53 d. Lgs. n. 546/1992
12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - Oggetto:art. 53 d.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30341 del 21/11/2019
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4558 del 22/02/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9 368 /202 1 proposto da ROBUR TIBONI VOLLEY S.S.D. a r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Emanuel a Perrotta (PEC: emanuelaperrotta@pec.ordineavvocatipesaro.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - Oggetto:art. 53 d.

Lgs. n. 546/92–specificità mo tivi diappello Cons.Est. Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l e Marchen. 86 6 / 0 2 / 20 depositata i n data 1 3 / 11 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole perl’anno 201 3 con il quale la stessa era richiesta di maggiori IRES,IRAP ed IVA ed erano ad essa irrogate le dovute sanzioni; - la CTP, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il dovutoin conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa intercorsatra le parti; - la contribuente proponeva appello; - la CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto riteneva che la stessa non contenesse autonome critiche alla ricostruzione dei fatti e alle argomentazioni giuridiche esposte dallaCTP perché il difens ore avrebbe riproposto quasi parola per parola i motivi di ricorso in primo grado ; pertanto, nel difetto dellaspecificità dei motivi in parola, l’appello andava dichiarato inammissibile; - ricorre a questa Corte la Robur Tiboni Volley S.S.D. a r.l. con atto affidato a un motivo e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso;

Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. dellaviolazione dell’art. 53 d. Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTRerroneamente ritenuti privi di specificità i motivi di appello proposti; - il motivo è fondato; - invero, dall’atto di appello – prodotto a questa Corte da parte ricorrente - si evince la specificità dei motivi di appello che svolgevano, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR marchigiana,critiche puntuali alla pronuncia impugnata; Cons.Est. Roberto Succio - 3 - quindi, il giudice dell’appello nel dichiarare l’impugnazione inammissibile ha erroneamente pronunciato, violando l’art. 53 deld.

Lgs. N. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n . 30341 del21/11/2019; si veda anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4558 del22/02/2017); - pertanto , in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassatacon rinvio al giudice dell’appello che dovrà esaminare il meritodella controversia; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche , in diversa composizione, c