Ordinanza — n. 37620/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 1866-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BOMMARITO GAETANO; - intimato - avverso la sentenza n. 3212/15/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 10/06/2020; /// udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37620/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove, ritenendo valida una dichiarazione integrativa del 2009 da cui emergevano imposte dovute in maniera ridotta rispetto a quanto risultava dalla dichiarazione originaria presentata nel 2006, ha erroneamente ritenuto che, in ipotesi di errore commesso nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione potesse essere presentata anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1866-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BOMMARITO GAETANO; - intimato - avverso la sentenza n. 3212/15/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 10/06/2020; /// udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento per IRAP e IRPEF relativa all'anno d'imposta 2006 afferente ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'anno d'imposta 2006 poiché la rateizzazione richiesta non era stata eseguita in modo corretto e la dichiarazione integrativa, da cui emergevano imposte dovute in maniera ridotta rispetto a quanto risultava dalla dichiarazione originaria, è stata proposta oltre il termine previsto; a seguito di appello dell'Agenzia delle entrate spedito in data 16 luglio 2013, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 3212/15/2020, con sentenza depositata in segreteria il 10 giugno 2020, rilevato che la parte contribuente Bommarito Gaetano (deceduto, secondo quanto evidenziato dall'Agenzia ricorrente in data 11 aprile 2017 nella pendenza del giudizio di secondo grado) non si era costituito, rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto tenere conto della dichiarazione integrativa legittimamente proposta dal contribuente ed è ammessa l'emendabilità di qualsiasi errore contenuto nella dichiarazione.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione nei confronti di Barrera Giuseppa, Bommarito Mirella, Bommarito Michele e Bommarito Gabriella (tutti eredi di Bommarito Gaetano, come da dichiarazione di Ric. 2021 n. 01866 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- successione del 16 febbraio 2018 allegata al ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza), affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, in caso di errori commessi a suo danno, il contribuente li può emendare solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo successivo„ Il motivo è fondatomei (-i:,. /rucizie .
Infatti, secondo questa Corte: in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante. In caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso, atteso che il principio della Ric. 2021 n. 01866 sez.
MT - ud. 18-10-2022 -3- deducibilità, anche in !giudizio, di suoi eventuali errori nella dichiarazione dei redditi non può essere utilizzato per eludere i termini dec:adenziali espressamente previsti dalla legge (Cass. n. 30151 del 2019); in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del cl.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa„ alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (Cass., SU, n. 13378 del 2016).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove, ritenendo valida una dichiarazione integrativa del 2009 da cui emergevano imposte dovute in maniera ridotta rispetto a quanto risultava dalla dichiarazione originaria presentata nel 2006, ha erroneamente ritenuto che, in ipotesi di errore commesso nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione potesse essere presentata anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo.
Inoltre, poiché la parte contribuente può, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto accertare la fondatezza o Ric. 2021 n. 01866 sez. MT - ud. 18-10-2022 -4- Zpr meno delle ragioni del contribuente e quindi, nello specifico, se effettivamente, come rappresentato nella dichiarazione integrativa, la rateizzazione richiesta non fosse stata eseguita in origine in modo corretto e se, come pure rappresentato nella dichiarazione integrativa, le imposte fossero dovute in maniera ridotta rispetto a quanto risultava dalla dichiarazione originaria.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de