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Ordinanza — n. 37619/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court ruled that criminal acquittal does not automatically bind tax proceedings due to procedural autonomy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37619/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed a regional tax court decision that relied on a criminal acquittal to dismiss a tax assessment. The taxpayer argued that the criminal court's finding of no crime should automatically invalidate the tax authority's claim of tax evasion. The court rejected this, holding that tax and criminal proceedings are autonomous and require independent factual evaluation by the tax judge.

Regesto Legislator

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Art. 654 c.p.p.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: A criminal acquittal does not automatically bind the tax judge, who must independently evaluate the evidence and the taxpayer's subjective intent within the specific tax proceeding.

Parole chiave

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tax procedural autonomy criminal acquittal effect tax evasion assessment independent judicial evaluation separate proceedings principle inchiesta per sottrazione d'imposta attività lucrativa non dichiarata indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 654 c.p.p.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p. e del principio di autonomia del processo tributario, ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
e del principio di autonomia del processo tributario, ex art. 360 n. 3 c.p.c., stante l'autonomia fra il processo penale e il processo tributario per cui il Giudice tributario è tenuto a compiere una autonoma valutazione degli elementi costitutivi delle violazioni contestate.
Art. 116 c.p.c.
art. 654 c.p
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p.
art. 15 c.p
Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15 c.p.c.
art. 10 bis d.lgs. 74/2000
4 c.p.c., in quanto la sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto del Tribunale di Siracusa, prodotta in appello e su cui la CTR ha fondato la propria decisione, si riferiva alla distinta imputazione della violazione dell'art. 10 bis d.lgs.
art. 116 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/02/2014, n. 3105
civ.), deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare» (così Cass. 12/02/2014, n. 3105;
Cass. n. 27814 del 04/12/2020
Cass. n. 27814 del 04/12/2020; Cass.24/11/2017, n.
Cass. 24/11/2017, n. 28174
Cass. 28/06/2017, n. 16262
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8098-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERA LE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SCALISI GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIANO STRINGO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5924/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 08098 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg 8098/2021 Agenzia delle entrate c/ Scalisi Gabriele Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di Gabriele Scalisi di avviso di accertamento anno 2011, emesso ai sensi degli artt. 41 e 41 bis dpr 600/73 per presunti proventi illeciti, da considerarsi redditi diversi, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR, ha premesso che:

a) l'accertamento opposto ha avuto origine dalla verifica fiscale effettuata presso la società GS Verniciature, di cui Scalisi era socio e legale rappresentante;

b) e che erano stati rilevati nelle dichiarazioni dei redditi della società elementi passivi fittizi per operazioni inesistenti;

c) che era emersa nelle dichiarazioni ai fini Irpef del socio l'omesso versamento di ritenute certificate, con il conseguente profitto di reato; ha confermato la sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale di Siracusa, per i risvolti penali della vicenda, aveva assolto il contribuente perché il fatto non sussiste. Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p. e del principio di autonomia del processo tributario, ex art. 360 n. 3 c.p.c., stante l'autonomia fra il processo penale e il processo tributario per cui il Giudice tributario è tenuto a compiere una autonoma valutazione degli elementi costitutivi delle violazioni contestate.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto la sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto del Tribunale di Siracusa, prodotta in appello e su cui la CTR ha fondato la propria decisione, si riferiva alla distinta imputazione della violazione dell'art. 10 bis d.lgs. 74/2000, per indebite compensazioni; trattavasi pertanto imputazione diversa da quelle cui si riferivano le riprese contenute nell'accertamento, con conseguente irrilevanza sul piano probatorio nel presente giudizio.

3. Col terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per essere la sentenza impugnata viziata nella parte in cui ha attribuito rilevanza decisiva alla sentenza penale di assoluzione, riferita a un procedimento distinto e autonomo.

4. Va accolto il primo motivo de ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo. 4.1.Va ribadito che, attesa l'autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario, la diversità di mezzi di prova acquisibili nei due ambiti processuali e di criteri di valutazione del materiale acquisito, per l'operare solo nel giudizio tributario delle presunzioni, la verifica della consapevolezza del contribuente che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta non può essere condotta in ambito tributario unicamente alla stregua delle risultanze del processo penale. 4.2.In particolare il giudice tributario, pur potendo trarre elementi di convincimento dai fatti materiali accertati nel giudizio penale, è tenuto sempre ad operare una valutazione critica di dette circostanze fattuali in relazione al complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio tributario.

Ciò in quanto: «nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accerta trice del singolo ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare» (così Cass. 12/02/2014, n. 3105;

Cass. n. 27814 del 04/12/2020; Cass.24/11/2017, n. 28174; Cass. 28/06/2(1)17, n. 16262). 4.3.Una valutazione del genere manca nel caso in esame: la sentenza impugnata afferma infatti che "manca il presupposto fondante della pretesa dell'Ufficio" in quanto, al contrario, vi è la prova che l'accertamento sia privo di fondamento alla luce della sentenza del Tribunale di Siracusa che ha assolto il contribuente perché il fatto non sussiste. 5.L'accoglimento del primo motivo, importando la devoluzione al giudice del rinvio del compito di una rivalutazione complessiva dell'intero materiale istruttorio acquisito al processo, assorbe la decisione sul secondo e terzo motivo del ricorso. 6.Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla 51cu.-1, Corte di Giustizia di secondo grado defla Gaisegarrita anche per le spese del