Cassation court allows claim against Region for wild boar damage under Art. 2052 Civil Code, shifting burden of proof to the Region.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of a damages claim against the Abruzzo Region for damage caused by a wild boar. The plaintiff argued that the lower court incorrectly applied Article 2043 instead of Article 2052 of the Civil Code, which governs liability for damage caused by animals. The court ruled that protected wild species belong to the State's indisponibile patrimony and that the Region, as the competent authority, bears the burden of proving the animal's behavior was unforeseeable and unavoidable. Consequently, the judgment was overturned and the case remanded for a new trial applying these established principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2052 cod. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.: Damages caused by protected wild fauna are compensable by the Public Administration under Art. 2052, as liability is based on ownership or utilization rather than custody, and the burden of proof regarding the unforeseeability of the animal's behavior rests with the Region.
Parole chiave
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29225/2020 R.G. proposto da: DI SANTO LUCIA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA FRANCA ROSSETTI (RSSNFR72B54E435N) e MARIALUISA CAMPANELLA (CMPMLS67C64G482U); -ricorrente- contro REGIONE ABRUZZO; -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di L'AQUILA n. 42/2020, depositata in data 11/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI.
Rilevato che: Lucia Di Santo, in qualità di legale rappresentante della Consalvo Asfalti s.r.l., ricorre avverso la sentenza n. 42/2020 del Tribunale di L’Aquila, resa pubblica l’11 febbraio 2020, avvalendosi di due motivi. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dalla Regione Abruzzo. La ricorrente rappresenta in fatto che Pietro Consalvo, alla guida dell’autovettura Punto di proprietà della Consalvo Asfalti s.r.l., era andato a impattare violentemente contro un cinghiale di 150 kg che era sbucato improvvisamente dal lato destro della carreggiata, riportando danni al mezzo, quantificati in euro 6.063,30.
Lucia Di Santo conveniva dinanzi al Giudice di pace di Lanciano la Regione Abruzzo, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento della sua responsabilità. Il Giudice adito, con sentenza n. 196/2017, accogli eva la domanda e condannava la Regione Abruzzo al pagamento della somma di euro 3.800,00, oltre alle spese di lite. Il Tribunale di L’Aquila, dinanzi al quale la Regione proponeva appello, accoglieva il gravame e, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, respingeva la domanda risarcitoria e compensava le spese di lite.
Con ordinanza interlocutoria n. 25179/22 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato; accertata l’avvenuta nuova notificazione del ricorso nei termini di cui all’ordinanza n. 25179/2022 e avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., il Relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta «Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.) in relazione all’art. 2052 cod.civ., in tema di risarcimento per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato»,per avere il giudice a quo applicato l’art. 2043 cod.civ., ritenendo incompatibile il regime di cui all’art. 2052 cod.civ. con il carattere selvatico del cinghiale. 2.Con il secondo motivo la ricorrente censura la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 342 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.», per aver escluso che costituisca un fatto notorio, ex art. 115 cod.proc.civ., come tale non bisognevole di prova, il ripetersi di incidenti stradali sulla SS 16 cagionati dall’attraversamento di animali selvatici, non essendovi prova che detto attraversamento sia colpevolmente imputabile alla Regione. 3.Il primo motivo merita accoglimento.
Deve darsi seguito all’indirizzo di legittimità ormai consolidato con cui questa Corte ha superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile applicare alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 cod.civ., attesa l’inestensibilità del dovere di custodia agli animali selvatici che vivono in libertà, affermando i seguenti principi di diritto: «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»;
«nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cod.civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari -da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;
«in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 cod.civ., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema -di gestione e controllo del patrimonio faunistico » ;
4. Stante l’accoglimento del primo motivo, il secondo è assorbito.
5. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso M agistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che deciderà la causa attenendosi ai suindicati principi di diritto e provvede rà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvi a al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legi