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Ordinanza — n. 37594/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal following successful settlement of the underlying dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37594/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant withdrew the request after reaching a settlement with the respondent. The underlying dispute involved a contract dispute over land leasing and gas station management between Fiamma 2000 S.p.A. and Egidio Amatino, which had previously resulted in a partial judgment for the appellant. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal moot, noting that the decision was not equivalent to a rejection of the appeal itself.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's voluntary withdrawal, particularly when the underlying controversy has been resolved through a settlement, and such withdrawal does not constitute a rejection of the appeal for procedural purposes.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement extinguishment contract dispute resolution transazione civile contributo unificato exemption risarcimento contrattuale del danno risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
Non essendo pervenuta in seguito alcuna comunicazione in merito all’esito delle suddette trattative la causa è stata rimessa a ruolo e, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Non essendo pervenuta in seguito alcuna comunicazione in merito all’esito delle suddette trattative la causa è stata rimessa a ruolo e, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7295/2020 R.G. proposto da: FIAMMA 2000 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CICERCHIA (CCRPTR55A08H501P) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AMATINO EGIDIO; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5326/2019 depositata il 03/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Fiamma 2000 S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 5326/2019 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 3 settembre 2019.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Fiamma 2000, operante tra l’altro nel settore dello stoccaggio e nella commercializzazione di gpl, avviava, con Egidio Amatino, le trattative per la locazione di un terreno di quest’ultimo su cui realizzare una stazione di servizio da affidare in gestione, con altro contratto di associazione in partecipazione, al locatore. Nel 2001 veniva stipulato un patto di opzione con cui Egidio Amatino fissava le condizioni tanto per la locazione del terreno per dodici anni quanto per la gestione della stazione di servizio.

Il contratto di locazione veniva stipulato il 22 agosto 2003 e registrato il 2 settembre, il contratto di associazione in partecipazione veniva stipulato da Egidio Amatino e la Mediterranea Gas S.r.l., società del gruppo cui era stato affittato il ramo d’azienda. Con atto di citazione del gennaio 2009, Egidio Amatino citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’odierna ricorrente, ritenendola inadempiente rispetto a varie obbligazioni sia relative al patto di opzione sia al contratto di locazione ed a quello di associazione in partecipazione e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14912/2013, accoglieva parzialmente la domanda attorea. La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame, in via principale, da Egidio Agatino e, con appello incidentale, da Fiamma 2000, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso li rigettava entrambi. Con ordinanza interlocutoria n. 30237/2021, il Collegio accoglieva la richiesta di rinvio a nuovo ruolo, formulata da Fiamma 2000, con la memoria depositata in vista della Camera di Consiglio dell’8 luglio 2021, al fine di perfezionare le trattative in corso tra le parti relative ad una soluzione transattiva della controversia.

Non essendo pervenuta in seguito alcuna comunicazione in merito all’esito delle suddette trattative la causa è stata rimessa a ruolo e, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il R elatore designato ha redato proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che:

1) in data 27 ottobre 2022 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall’avvocato Cicerchia in rappresentanza della società Fiamma 2000, stante l’avvenuta composizione transattiva della controversia con Egidio Amatino. La Corte dichiara perciò estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla deve essere liquidato per le spese. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,