Court allows appeal declaring agrarian section competent when contract nature is disputed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Giovanna Orombelli's appeal against the Tribunal of Monza's refusal to transfer her case to the specialized agrarian section. While the lower court dismissed jurisdiction based on the parties' arguments that the contracts were not agrarian, the Supreme Court held that competence exists whenever the existence or nature of an agrarian relationship is contested, even if the claim is negative. Consequently, the specialized section is now deemed competent to hear the dispute regarding the validity of the private contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702-bis c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: The specialized agrarian section has jurisdiction not only when the existence of an agrarian relationship is positively asserted, but also when the non-existence of such a relationship is invoked as a defense, provided the nature of the contract remains a subject of genuine dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11967/2022 R.G. proposto da: OROMBELLI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO GIANFRANCO BARILLI (BRLNRC57S18F205P) che la rappresenta e difende, pec enrico.barilli@milano.pecavvocati.it; -ricorrente- contro ORRINI PIERPAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA AROSIO, dall’avvocato PETRA URBANYI (RBNPTR75P42Z134Q) (RSASMN71E70F205E) e dall’avvocato EDOARDO LORENZO ROSSI (RSSDDL71A16I441L),PEC ; -resistente- avverso l’ORDINANZA del Tribunale di MONZA n. 10232/2021 comunicata il 12/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: con ricorso ex art. 702 - bis cod.proc.civ., Giovanna Orombelli conveniva Pierpaolo Orrini dinanzi al Tribunale di Monza per ottenerne la condanna a rilasciare libere e sgombre da persone e cose talune unità immobiliari da questi detenute, fissando le modalità per l’esecuzione” e al pagamento di euro 10.778,50, oltre agli interessi legali (Causa r.g. n. 1084/2021); Pierpaolo Orrini chiedeva di accertare l’incompetenza del Tribunale di Monza e di rimettere la decisione alla S ezione specializzata agraria presso il medesimo Tribunale, di accertare e dichiarare la necessità di un’attività istruttoria non sommaria e di fissare l’udienza di cui all’art. 183 cod.proc.civ., nel merito sollecitando il rigetto delle domande attoree; il Tribunale di Monza, con ordinanza del 10 settembre 2021, dichiarava la propria incompetenza e la competenza della Sezione specializzata agraria presso il medesimo Tribunale;
Giovanna Orombelli incardinava, quindi, nuovo giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Monza (causa r.g. n. 10232-2021), chiedendo di accertare la non riconducibilità dei contratti per cui è causa a contratti di affitto di fondi rustici disciplinati dalla legge n. 203/1982, di dichiarare valida ed efficace la scrittura privata del 10 aprile 2018,di ordinare a Pierpaolo Orrini di rilasciare immediatamente una serie di beni da lui detenuti e di condannarlo a pagare la somma di euro 10.778,50; Pierpaolo Orrini insisteva, invece, perché fosse riconosciuta la natura agraria dei contratti oggetto di causa e perché fosse accertata l’insussistenza di qualsivoglia suo inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla scrittura privata del 10 aprile 2018, con conseguente rigetto di tutte le domande attoree; il Tribunale di Monza, con ordinanza del 1 ° aprile 2022, comunicata il 12 aprile 2022, ha dichiarato l’incompetenza della Sezione agraria, ritenendo, sulla scorta delle allegazioni delle parti e senza nessuna altra indagine, la non configurabilità di un rapporto agrario, perché i contratti non avevano ad oggetto terreni, ma fabbricati rustici funzionali all’allevamento delbestiame;
Giovanna Orombelli ricorre per regolamento necessario di competenza; Pierpaolo Orrini produce memoria difensiva ex art. 47, quinto comma, cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, invocando l’applicazione del principio secondo cui “Appartiene alla competenza del tribunale ordinario, e non a quella della sezione specializzata agraria, ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato all’attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all’esercizio normale dell’agricoltura quale componente o fattore produttivo ad essa connessa secondo la pratica agricola e zootecnica per l’impiego della forza lavoro animale, o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame, nel ciclo produttivo agrario” (Cass. n. 12394 del 2017); entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
1) la ricorrente:
i) lamenta l’assoluta incompatibilità tra l’ordinanza con cui il Tribunale di Monza si era dichiarato incompetente ed aveva dichiarato la competenza della S ezione specializzata agraria del Tribunale di Monza e quella, oggi impugnata, con cui lo stesso Tribunale, S ezione specializzata agraria, nel nuovo giudizio presso di esso incardinato, aveva dichiarato l’incompetenza della medesim a; ii) osserva che la competenza della sezione specializzata agraria ricorre non solo quando si chieda l’accertamento positivo dell’esistenza di un rapporto agrario, ma anche quando venga invocato –proprio come era avvenuto nel caso di specie, ove tra attore e convenuto si controverteva della natura agraria dei contratti per cui è causa - l’accertamento in negativo della ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità delle norme speciali del diritto agrario, a nulla rilevando che l’eccezione relativa alla insussistenza di un contratto agrario risultasse prima facieinfondata; 2.1.) il ricorso merita accoglimento; l’ordinanza impugnata ha rilevato che tra le parti continuava a controvertersi della natura dei contratti per cui è causa: a p. 1 della stessasi legge, infatti, che Giovanna Orombelli, pur avendo avviato nuovo ed autonomo procedimento avanti alla Sezione agraria dell’intestato Tribunale, ha ribadito l’estraneità dei contratti dedotti in causa rispetto alla figura dell’affitto di fondo rustico di cui alla legge n. 203/1982, avendo ance concluso espressamente per l’accertamento della “non riconducibilità dei contratti per cui è causa a contratti d affitto di fondi rustici … (cfr. pag. 11 del ricorso)” e che “per contro, la difesa di parte resistente, nella memorai difensiva ex art. 416 cod.proc.civ., ha affermato la natura agraria dei contratti per cui è causa, invocando così l’applicazione della disciplina di cui alla L. n. 203/1982”; ciò nonostante ha ritenuto di dover negare la competenza della sezione specializzata agraria sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risultando prima facie la diversità della materia del contendere rispetto a quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato; 2.2) questa Corte ha ritenuto che debba trovare applicazione il principio secondo cui appartengono alla competenza della sezione specializzata agraria anche quelle controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica; ne consegue che tale competenza ricorre anche nel caso, come quello in esame, nel quale v iene invocato dall'attore l'accertamento negativo dei presupposti per l'applicabilità delle norme speciali del diritto agrario (Cass.20/07/2018, n. 19331 ). 2.3) in accoglimento del ricorso va dichiarata la competenza del Tribunale di Monza, Sezione specializzata agraria; 2.4) le spese del presente giudizio sono compensate, anche in considerazione del sostanziale accordo tra le parti circa l’individuazione del giudice competente.
PQM La Corte accoglie il ricorso , dichiara la competenza del Tribunale di Monza, S ezione specializzata agraria, e dispone la compensazione delle spese del pres