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Ordinanza — n. 37591/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37591/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37591/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9847 /202 1 proposto da ROBUR TIBONI VOLLEY S.S.D. a r.l. in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Emanuel a Perrotta (PEC: emanuelaperrotta@pec.ordineavvocatipesaro.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - Oggetto:art. 53 d.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37591/2022 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 9847 /202 1 proposto da ROBUR TIBONI VOLLEY S.S.D. a r.l. in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Emanuel a Perrotta (PEC: emanuelaperrotta@pec.ordineavvocatipesaro.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - Oggetto:art. 53 d.

Parole chiave

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rimborso dell'IVA contenzioso tributario computo dell'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto validità della tassazione fiscale accoglimento parziale del contribuente
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9847 /202 1 proposto da ROBUR TIBONI VOLLEY S.S.D. a r.l. in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Emanuel a Perrotta (PEC: emanuelaperrotta@pec.ordineavvocatipesaro.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - Oggetto:art. 53 d.

Lgs. n. 546/92–specificità mo tivi diappello Cons.Est. Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l e Marchen. 868 / 0 2 / 20 depositata i n data 1 3 / 11 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2011 con il quale la stessa era richiesta di maggiori IRES,IRAP ed IVA ed erano ad essa irrogate le dovute sanzioni; - la CTP, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il dovutoin conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa intercorsatra le parti; - la contribuente proponeva appello; - la CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione, in quanto riteneva ch e la stessa non contenesse autonome critiche alla ricostruzionedei fatti e alle argomentazioni giuridiche esposte dal giudicedi primo grado; - ricorre a questa Corte la Robur Tiboni Volley S.S.D. a r.l. con atto affidato a un motivo e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso;

Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. della violazione dell’art. 53 d. Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuti privi di specificità i motivi di appello proposti; - il motivo è fondato; - invero, dall’atto di appello – prodotto a questa Corte da parte ricorrente - si evince la specificità dei motivi di appello che svolgevano, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR marchigiana,critiche pun tuali alla pronuncia impugnata; - quindi, il giudice dell’appello nel dichiarare l’impugnazione inammissibileha erroneamente pronunciato, violando l’art. 53 del d.

Lgs. N. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30341 del Cons.Est. Roberto Succio - 3 21/11/2019; si veda anche Cass. S ez. 5, Sentenza n. 4558 del 22/02/2017); - pertanto , in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovrà esaminare il meritodella controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e r invia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche , in diversa composizione,che sta