Cassation court declares tax appeal null due to lack of necessary joinder of all partners in litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the entire first-instance tax judgment null and void. The court found that the taxpayer, acting as a partner in a sole proprietorship, failed to join the other partners to the proceedings, violating the principle of necessary joinder. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was remanded to the tax court for a new trial with all parties present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.: The court must integrate the contradiction with all partners in a necessary joinder case, otherwise the judgment is absolutely null.
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18654/2021proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Spitale Cona ( C.F. : SPTCNO58L61H805R ) , nata a San Cono (CT) il 21.07.1958, elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Etnea 734, pal. A, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Romano(C.F.: RMNLNZ68H14C382I ) , che la rappresenta e difende, giusta procura speciale telematicamente Avviso accertamento Iva, Irap ed Irpef –Notificazione dell’atto di appello effettuata al procuratore costituita congiunta alcontroricorso; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 3220/15 / 20 20 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale della Sicil ia il 10 / 06 /20 20 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Spitale Cona, quale socia della Ingala Alfonso C. s.a.s., proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso un avviso di accertamento Iva, Irap ed Irpef per l’anno d’imposta 2000.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Sicilia dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che, in difetto di costituzione della parte appellata, la notifica dell’atto di appello non era valida per mancanza della riferibilità al contribuente (sulla base delle cartoline di ritorno delle raccomandate).
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Spitale Cona ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 del d. L gs. n. 546/1992 e 170 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito equivale pienamente alla notificazione effettuata alla parte presso il procuratore stesso.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 162, 291 e 350 c.p.c. e 1, comma 2, e 49 del d.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, avendo l’Ufficio notificato l’atto di appello anche presso il domicilio fiscale della contribuente, anche a voler ritenere la notifica nulla, avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione.
3. Preliminarmente, va rilevata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, atteso c he tale co ntroversia, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e dei soci, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16661 del 29/07/2011, in linea con Cass. Sez.U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008 ) .
4. Pertanto, detta unitarietà dell'accertamento comporta, in linea di principio, la configurabilità di unlitisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo (in termini, tra molte, si vedano sia Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; sia Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27603 del 30/10/2018 ) .
5. Nel presente caso, è evidente che parte dei giudizi di merito è stata unicamente Spitale Cona, non risultando in essi né evocati né costituiti i restanti soci della Ingala Alfonso c. s.a.s., né la società ridetta.
6. Ne deriva quindi la nullità dell’intero giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la nullità dell’intero giudiziodi merito; cassa la sentenz a impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Cos