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Ordinanza — n. 37585/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on VAT notice, ruling late filing invalid due to lack of effective notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37585/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected SUNNY s.r.l.'s appeal against the Regional Tax Commission's decision to admit a late tax protest. The lower court had accepted the protest because the tax authority claimed the VAT notice was validly served via PEC, despite the recipient's email address not being in the INI-PEC database. The Court ruled that since the notice was never effectively delivered to the taxpayer, the procedural time limits for filing the protest did not begin to run, rendering the lower court's acceptance of the late filing incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602 del 1973; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: In tax proceedings, the interest to act is dynamic and requires proof of effective notification; if the notice is invalid, the time limit for filing the protest does not start, making a late filing inadmissible.

Parole chiave

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tax notification validity PEC service rules late filing admissibility interest to act dynamic VAT notice service tax protest procedure effective delivery requirement firma digitale

Disposizioni normative citate

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Art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Consideratoche: - il primo motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso avverso l’estratto diruolo, in quanto la cartella presupposta era stata correttamente notificatavia PEC ; - i l secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.25 e 26 c.
Artt. 25 e 26 c. 2 del d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
Artt. 137 c.p.c., 3 - b is della L. n. 53 del 1994 e 16 - ter del d.L. n. 179 del 2012
600 del1973, nonché delle norme in tema di notifica telematica degli attiin materia civile, di cui agli artt. 137 c.p.c., 3 - b is della L. n. 53 del 1994 e 16 - ter del d.L. n. 179 del 2012 anche con Cons.Est.
Art. 156 c.p.c.
Roberto Succio - 3 riferimento all’art. 156 c.p.c. , in relazione all’art.
Art. 15 c. 2 del d.lgs.n. 546 del 1992
Roberto Succio - 3 riferimento all’art. 156 c.p.c.
Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
26283 del 06/09/2022 ) secondo il quale in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma4 bis, del d.P.R.
Art. 372 c.p.c.
Art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, sentenza n. 26283 del 06/09/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 6558 /202 1 proposto da SUNNY s.r.l. in persona de l legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. prof. Alessandro Riccioni (PEC: alessandroriccioni@ordineavvocatiroma.org ) edall’avv. pr of. Carlo Cicala (PEC: carlocicala@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generaledello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el Lazio n. 1220/11/21depositata i n data 01 / 0 3 /20 2 1 , Oggetto: estratto di ruolo Cons.Est.

Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava l’estratto di ruolo recante l’indicazionedi una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 2013,che assumeva non esser le mai stata notificata; - la CTP accoglieva il ricors o ; il riscossore, non costituitosi in quel gradodi giudizio, proponeva appell o; - la CTR accoglieva l’impugnazione affermando che il ricorso originario del contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibilein quanto tardivo , stante la regolarità del la notifica via PEC della cartella di pagamento , trasmessa in file PDF da indirizzo email non presente nella banca dati INI - PEC e firmata digitalmente, poiché le due tipologie di firme digitali CAEDES e PAEDES vanno considerate equivalenti, sia pur con le differenti estensioni che attribuiscono ai docu menti informatici sottoscritti, p7me pdf ; di qui l’ammissibilità, secondo la sentenza d’appello, delricorso avverso l’estratto di ruolo; - ricorre a questa Corte la società SUNNY s.r.l. con atto affidato a quattromotivi che illustra con memoria ; resiste i l concessionario dellariscossione con proprio controricorso;

Consideratoche: - il primo motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso avverso l’estratto diruolo, in quanto la cartella presupposta era stata correttamente notificatavia PEC ; - i l secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.25 e 26 c. 2 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del1973, nonché delle norme in tema di notifica telematica degli attiin materia civile, di cui agli artt. 137 c.p.c., 3 - b is della L. n. 53 del 1994 e 16 - ter del d.L. n. 179 del 2012 anche con Cons.Est.

Roberto Succio - 3 riferimento all’art. 156 c.p.c. , in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto valida la notifica in oggetto, che invece – in quant o eseguita medianteun indirizzo di posta elettronica certificata non ufficiale –doveva ritenersi invalida poiché non riferibile in termini certi e oggettivi né al concessionario né all’Agente di riscossione né a qualsivogliasoggetto istituzionale; - il te rzo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 , proposto ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto correttamente eseguita la notifica della cartella e altrettanto erroneamente tempestiva l’attività di riscossione; - il quarto motivo si incentra sulla violazione dell’art. 15 c. 2 del d.lgs.n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamen te condannato la società contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradidel giudizio, ancorché il concessionario della riscossione non sifosse costituito di fronte alla CTP; - osserva il Collegio che il ricorso va rigettato per i motivi di seguit o indicati; - invero, incontroverso il fatto che l’impugnazione dell’atto qui contestatoabbia per oggetto l’estra t to di ruolo, trova applicazione pienamente il principio di recente affermato da questa Corte (Cass., Sez.

U , s entenza n. 26283 del 06/09/2022 ) secondo il quale in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis deld.l. n. 146 del 2021, come conve rtito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmatol'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione,anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla Cons.Est.

Roberto Succio - 4 pronunciadella sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nellefasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel gradodi legit timità mediante deposito di documentazione ex art.372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione)o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamentidi fatto, nel giudizio di rinvio. - in particolare, come o sservato nella pronuncia sopra citata, proprioperché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate,conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo (il che qui esattamente avviene) l'esercizio della pretesa tributaria non emergeda alcun atto giuridicamente efficace; - ne deriva che la statuizione dei giudici di appello, di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, è corretta anche se per ragione diversa da qu ella individuata dalla CTR, in tal senso intendendosirettificata quella motivazione; - per tali ragioni, il ricorso è integralmente rigettato; - le spese di lite sono compensate in quanto l a disposizione innovativa e la pronuncia delle Sezioni unite sopra cit ate sono intervenutenel corso del giudizio di legittimità ; p.q.m. rigettail ricorso; compensa le spese processuali .

Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da