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Ordinanza — n. 37531/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer's appeal, ruling VAT credit not crystallized without taxpayer proving substantive conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37531/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision to credit a VAT amount. The taxpayer argued the credit was lost due to late filing, while the authority claimed it was already crystallized and uncontested. The court ruled that the credit was not crystallized because the taxpayer failed to prove the substantive conditions for the deduction, reversing the lower court's failure to place this burden on the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 30, Artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972; Art. 2697 c.c.; Art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992: When a tax credit is contested by the tax office, the burden of proof regarding the substantive conditions for the deduction falls on the taxpayer, preventing automatic crystallization of the credit solely due to lack of opposition.

Parole chiave

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VAT credit crystallization burden of proof taxpayer omitted VAT declaration tax credit substantiation tax office contestation dichiarazione fiscale tardiva assoggettamento all'IVA notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 30, Artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972
Consideratoche: - il solo motivo di impugnazione dedotto dall’Erario si incentra sulla violazionee falsa applicazione dell’art. 30, degli artt.
Art. 2697 c.c.
633 del 1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art.
Art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3
n.546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
art. 2697 c.c
633 del 1972, dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 17757 dell'8/9/2016
Cass. SS.UU. n. 17758 dell'8/9/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13982 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro CONSORZIOINTERCOMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO e MASSA DI SOMMA in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesoin forza di procura speciale in atti dall’avv.

Maria Esposito ( PEC: maria.esposito3@avvocatinapoli.legalmail.it) -controricorrente - Oggetto: credito iva – prova–“cristallizzazione” a seguito mancato controllodell’Ufficio Cons.Est. Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campanian. 5414 / 18 / 20 depositata i n data 20 / 10 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - il Consorzio intercomunale dei servizi cimiteriali qui ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatagli per l’anno 2015 attinentea iva, sanzioni e interessi, con la quale era disconosciut o il riporto di un credito relativo all’anno 2014 poiché la dichiarazione in cui era stato inserito era stata presentata tardivamente,oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;di qui l’omessa presentazione della stessa; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava l’Amministrazione Finanziaria; la CTR accoglieva l’appelloritenendo che il credito, indicato nella dichiarazione per il 2013,era già accertato e cristallizzato in quanto non opposto, non avendoquindi l’Ufficio più alcun potere di verifica ulteriore; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con un solo motivo di ricorso; il Consorzio contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria;

Consideratoche: - il solo motivo di impugnazione dedotto dall’Erario si incentra sulla violazionee falsa applicazione dell’art. 30, degli artt. 54 e 55 del d.P.R.n. 633 del 1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n.546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del secondo grado erroneamente rit enuto non più contestabile dall’Ufficio il credito controverso in quanto sarebbe statonecessario, a tal fine, sottoporre a controllo la dichiarazione da cui lo stesso originava, con ciò mancando di onerare il contribuentedal dar prova dell’esistenza del credito in parola; - il motivo è fondato; - è orientamento costante di questa Cort e (Cass.

SS.UU. n. 17757 en. 17758 dell’8/9/2016) che l’omissione della dichiarazione IVA Cons.Est. Roberto Succio - 3 daparte del soggetto passivo non comporta ex se la perdita del credito maturato nella stessa annualità (perdita che si sarebbe verificata solo in assenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione); nondimeno, resta però onere del contribuente, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità da parte dell’Ufficio, fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione; invero, quando è oggetto di contestazione da parte dell’Ufficiol’esistenza del credito, come nel caso di specie a fronte dellacartella di pagamento che disconosceva il credito per omessa presentazionedella dichiarazione 2014, la prova di detta esistenza vafornita dal contribuente , in osservanza ai principi di cui all’art.2697c.c. in quanto applicabili al processo tributario; - in applicazione del sopradetto principio, nel ritenere in questo caso ilcredito “già accertato e cristallizzato in quanto non opposto” la CTR ha (nei fatti) effettivamente mancato di onerare il contribuentedi dar prova, nel giudizio di opposi zione alla cartella, dell’esistenzadel credito, con ciò violando i principi sopra illustrati daquesta Corte; - peraltro, le argomentazioni del contribuente, anche in sede di memoria, non affrontano neppure puntualmente tale profilo, limitandosia ribadi r e ancora unicamente che il credito d’imposta, nel caso di specie, era già maturato nell’anno 2013 e dichiarato nella corrispondente dichiarazione 2014 (anno 2013): dichiarazione che non è mai stata oggetto di contestazione e/o impugnativada parte dell’Agenz ia delle Entrate; - conseguentemente, il ricorso va accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello pe r nuovoesame del merito della causa nel rispetto dei sopra ricordati principi; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , in diversa