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Ordinanza — n. 37528/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual evidence regarding interruption of prescription period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37528/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific evidence regarding the date of receipt of the payment notice. While the appellant argued the document was received on June 19, 2013, rather than June 10, 2013, the court ruled that factual findings are a prerequisite for legal error arguments. Consequently, the lower court's assessment of the prescription period stood unchallenged.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.: An appeal alleging violation of law or false application of law is inadmissible if it relies on a factual finding already established by the lower court without presenting new, decisive evidence contradicting that finding.

Parole chiave

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inadmissible appeal interruption of prescription factual finding payment notice receipt contribution credit arretrati di contributi calcolo del periodo di contribuzione decorrenza del diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: 6.con l’unico e articolato motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc.
Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: 6.con l’unico e articolato motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc.
Art. 2935 cod. civ.
civ.-la professionista deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ.
Art. 3 della legge nr. 335 del 1995
3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso la parte privata, con un motivo, cui non ha opposto difese l’INPS; 4.la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.; 5.parte ricorrente ha depositato memoria.
art. 2935 cod.civ
civ.-la professionista deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 635 del 2015
Cass. nr. 16038 del 2013
635 del 2015; Cass. nr. 16038 del 2013; Cass.
Cass. nr. 3010 del 2012
16038 del 2013; Cass. nr. 3010 del 2012), né, sotto il profilo del vizio exart.
Cass., sez.un., nr. 8053 e nr. 8054 del 2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24988-2021 proposto da: LI VOI SILVIO SILVESTRA ADRIANA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE ; -intimato - avverso la sentenza n. 179/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

Ric. 2021 n. 24988 sez. ML -ud. 27-10-2022 -2- RILEVATO CHE: 1.la Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell’ingegnere, odierno ricorrente, avverso l’avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione Separata, in relazione all’anno 2007; 2.per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il credito contributivo preteso nei confronti della professionista non fosse prescritto: il dies a quo andava fissato al 16 giugno 2008; l’intimazione di pagamento, avente valore interruttivo, inviata dall’Inps, risultava consegnata in data 10.06.2013. 3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso la parte privata, con un motivo, cui non ha opposto difese l’INPS; 4.la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.; 5.parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE: 6.con l’unico e articolato motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.-la professionista deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ. in combinato disposto con l’art. 3 della legge nr. 335 del 1995, per non avere la Corte di merito correttamente valutato che l’atto interruttivo era stato ricevuto il 19.6.2013, oltre il termine quinquennale e che, dunque, il credito contributivo era prescritto, non essendo, peraltro, configurabile, in relazione alla condotta di «mancata compilazione del quadro RR», una situazione di occultamento doloso, idoneo a sospendere il termine di prescrizione; 7.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 8.come sinteticamente riportato nello svolgimento dei fatti processuali, la Corte di appello ha escluso la prescrizione del credito contributivo, attribuendo rilievo interruttivo all’intimazione di pagamento «consegnata in data 10.6.2013»;

Ric. 2021 n. 24988 sez. ML -ud. 27-10-2022 -3- 9.tale giudizio integra un accertamento di fatto, qui non validamente censurato né in termini di violazione di legge, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e/o con l'interpretazione che delle stesse è fornita dalla giurisprudenza dilegittimità (ex plurimis, Cass. nr. 635 del 2015; Cass. nr. 16038 del 2013; Cass. nr. 3010 del 2012), né, sotto il profilo del vizio exart. 360 nr. 5 cod.proc.civ., con l’indicazione, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo, ratione temporisapplicabile alla fattispecie, del « fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez.un., nr. 8053e nr. 8054 del 2014);

10. invero, quanto alla deduzione dell’errore di diritto, parte ricorrente la argomenta pone ndo a base dei rilievi una differente ricostruzione della vicenda storica:assume che la consegna dell’atto di intimazione di pagamento sia avvenuta in data 19 giugno 2013 e non in data 10 giugno 2013, come, invece, indicato nella sentenza impugnata. Tuttavia, l’accertamento del fatto costituisce un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è, dunque, estranea al vizio exart. 360 nr. 3 cod.proc.civ., come denunciato;

11. sotto il diverso profilo del vizio motivazionale , pur a volere così qualificare il motivo, diversamente rubricato, difetta la puntuale indicazione (id est: la puntuale trascrizione), nel ricorso, dell’atto interruttivo, con la relativa raccomandata, strettamente funzionale alla comprensione delle censure;

12. in base alle svolte argomentazioni, il ricorso è inammissibile e resta assorbita ogni ulteriore censura;

13. nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva da parte dell’INPS;

14. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, da parte del ricorrente, ove dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 24988 sez. ML -ud. 27-10-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a