Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37511/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autosufficiency and failure to summarize facts and reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37511/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition lacked the required autosufficiency to allow the court to understand the case facts without external sources. The appellant failed to transcribe or summarize the contested reasoning of the lower court's tax assessment notice and the arguments presented in previous proceedings. Consequently, the court could not evaluate the substantive legal grievances, leading to the dismissal of the request for cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, first paragraph, number 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 13, paragraph 1-quater of D.P.R. 115/2002: The description of case facts in a cassation appeal must be self-sufficient, ensuring the court has a clear and complete knowledge of the substantive and procedural facts without needing other sources.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility autosufficiency requirement tax assessment notice procedural defect motivi di cassazione insufficienza materiale validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, first paragraph, number 3 of the Code of Civil Procedure
Anche recentemente è stato invero ribadito come «ai sensi dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 13, paragraph 1-quater of D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 360 c.p
3 del ricorso, le rubriche di tre motivi, così qualificati "(art. 360 c.p.c.
art. 2697 c.c
CONSIDERATO Con il primo motivo la società contribuente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 112 c.p
22-11-2022 -2- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la motivazione apparente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia e/o difetto di motivazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., VI, n. 28241/2022
Cass., VI, n. 28241/2022).
Cass., V, n. 30459/2022
Cass., V, n. 30459/2022).
Cass., V, n. 23532/2018
Cass., V, n. 23532/2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26607-2021 proposto da: OML OFFICINE MECCANICHE LONGOBARDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI SEVERINO; - ricorrente - contro COMUNE SAN VALENTINO TORIO, AREA SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 1998/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata 1'08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 1998/05/2021 con cui la CTR per la Campania, Sez. staccata di Salerno, ha rigettato l'appello promosso dalla stessa contribuente, ivi confermando la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento emesso ai fini TARSU. In particolare, la CTR rigettava l'appello della società contribuente per aver quest'ultima omesso di indicare, e conseguentemente di provare, sia le minori superfici occupate ai fini della liquidazione del tributo, sia quelle esenti ovvero assoggettate ad una riduzione d'imposta in quanto produttive di rifiuti speciali.

Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente. In particolare, elenca, a pag. 3 del ricorso, le rubriche di tre motivi, così qualificati "(art. 360 c.p.c. nn. da 3 e 5)". Rimangono intimate le parti resistenti. CONSIDERATO Con il primo motivo la società contribuente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. ed erronea valutazione dell'imposta riportata nell'avviso impugnato. Errata e/o omessa valutazione da parte della CTP in merito alla documentazione prodotta dalla ricorrente.

Con il secondo motivo la parte ricorrente prospetta il vizio di motivazione e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Ric. 2021 n. 26607 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la motivazione apparente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia e/o difetto di motivazione. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Anche recentemente è stato invero ribadito come «ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la descrizione dei fatti di causa deve essere considerata come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato» (cfr. Cass., VI, n. 28241/2022). Orbene, in disparte la redazione dei motivi, le cui rubriche sono scorporate delle argomentazioni di diritto cui sono riferite, rendendo così impossibile a questa Corte comprendere la corrispondenza dei motivi enunciati rispetto alle critiche svolte, il ricorso appare privo del requisito di autosufficienza per non aver la parte ricorrente trascritto né sintetizzato la contestata motivazione dell'avviso di accertamento oggetto di scrutinio, né le doglianze svolte nei precedenti gradi di merito né la sentenza impugnata, sì impedendo a questa Corte di avere contezza della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr.

Cass., V, n. 30459/2022). A ben leggere la proposta impugnativa appare per lo più tesa a sollecitare a questa Corte un riesame nel merito degli Ric. 2021 n. 26607 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- accertamenti di fatto cui era giunta la CTR, non consentito in sede di legittimità (cfr. Cass., V, n. 23532/2018). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello