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Ordinanza — n. 37509/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax refund appeal due to lack of autosufficiency and missing claim details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37509/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax refund appeal inadmissible for lacking autosufficiency and failing to include essential claim details. The Administrative Authority argued the lower court erred on procedural grounds regarding the refund request's validity and timeliness, while the taxpayer's heirs and INPS contested the jurisdiction and application of tax laws. The court ruled that without the original refund request transcribed in the appeal, the court could not verify the claim's content or check for new arguments, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the original claim for refund is not transcribed, preventing verification of its content and the absence of new grounds.

Parole chiave

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tax refund appeal autosufficiency requirement procedural inadmissibility transcription of claim new grounds in appeal credito di contributi lite in materia di contribuzioni pubbliche procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
602/1973 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sostanza lamenta l'inammissibilità del ricorso originario perché promosso sulla scorta di una istanza di rimborso priva dei requisiti minimi di validità, tra cui l'ammontare della somma chiesta a rimborso e le ritenute subite.
Art. 112 c.p.c.
per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art.
Art. 19 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione o errata applicazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e degli artt.
Artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973
546/1992 e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art.
Art. 11 L. n. 335/1995
Segnatamente la CTR riteneva che, in forza del disposto dell'art. 11 L.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione o errata applicazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e degli artt.
art. 112 c.p
per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
in riferimento all'art. 38 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., V, n. 32082/2018
Cass. 21/02/2020, n. 4565
Cass., V, n. 28570/2020
Cass., V, n. 28570/2020).
Cass. 20/08/2015, n.17049
Cass. n.19513/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16873-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA ANZIANO, DARIO BOTTURA, GIUSEPPE FIORENTINO; - resistente - contro EREDI di CARIDI CATERINA; - intimati - 1-9 avverso la sentenza n. 3572/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata PO1/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. udito l'Avvocato; RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 3572/10/20 con cui la CTR per la Regione Sicilia ha confermato la decisione resa dalla C1P di Messina di annullamento del silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dalla contribuente Caterina Caridi, già dirigente Inps, della maggior Irpef versata ai fini della pensione integrativa. Segnatamente la CTR riteneva che, in forza del disposto dell'art. 11 L. n. 335/1995, la pensione integrativa corrisposta dal Fondo di previdenza per il personale dell'Inps avrebbe dovuto essere sottoposta a tassazione calcolata sull'87,50 delle spettanze e non sull'intero importo erogato; e ciò a far data dal 17 agosto 1995.

Ricorre per la cassazione della sentenza l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi. Rimangono intimati i contribuenti eredi di Caterina Caridi e l'INPS. CONSIDERATO Ric. 2021 n. 16873 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Preliminarmente va affermata la carenza di legittimazione passiva dell'INPS, trattandosi di controversia che ha ad oggetto esclusivamente il rapporto fiscale tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, in relazione al quale PINPS si è limitato alle trattenute fiscali quale sostituto d'imposta, senza con questo costituire parte di un contenzioso relativo all'entità del debito fiscale (Cass., V, n. 32082/2018).

Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione o errata applicazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sostanza lamenta l'inammissibilità del ricorso originario perché promosso sulla scorta di una istanza di rimborso priva dei requisiti minimi di validità, tra cui l'ammontare della somma chiesta a rimborso e le ritenute subite. Con il secondo motivo l'Avvocatura generale dello Stato avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello relativo alla decadenza in cui era incorsa l'originaria contribuente, la quale aveva presentato la sua istanza solo in data 23.12.2003 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale, da computarsi nei diciotto mesi dalla data in cui era stata operata la ritenuta.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente scontando entrambi il medesimo profilo d'inammissibilità per difetto del requisito dell'autosufficienza. Invero, «non è contestato che la controversia riguardi una domanda di rimborso delle maggiori somme indebitamente trattenute dall'INPS sulle pensioni integrative dei ricorrenti, a seguito del silenzio-rifiuto opposto dall'A.F. alla loro istanza di rimborso, sicché, in assenza della trascrizione, nel ricorso per Ric. 2021 n. 16873 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- cassazione, della domanda di rimborso, questa Corte non è posta nella condizione di vagliare se sia o meno conforme a diritto l'affermazione della CTR della genericità della domanda in punto di quantum debeatur e delle annualità oggetto dell'istanza (in tema di requisiti contenutistici della domanda di rimborso, vedi Cass. 21/02/2020, n. 4565)» (cfr.

Cass., V, n. 28570/2020). Parimenti la parte ricorrente non ha assolto l'onere di riportare nel ricorso le doglianze formulate sia nel primo grado che nel giudizio di appello, sì da consentire a questa Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte» (principio consolidato: Cass. 20/08/2015, n.17049; Cass. n.753672019; n. 545/2020, in motiv.). Onere tanto maggiore nel caso di specie, considerato che la parte ricorrente ha svolto censure di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e che dalla lettura della sentenza gravata, trascritta in ricorso, non si evince che fosse stata eccepita, nemmeno in appello, la decadenza della contribuente dal termine di presentazione dell'istanza (cfr.

Cass. n. 19513/2017). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte privata; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così dec