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Ordinanza — n. 37507/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against regional tribunal for omitting statutory time limit reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37507/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's claim for refund without addressing the statutory time limit. The taxpayer argued the agency failed to specify the applicable prescription period, while the agency contended the omission was immaterial. The court ruled that the reasoning was merely apparent because it failed to explain the logical basis for rejecting the time bar exception, thus violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 38 d.P.R. n. 602/1973; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: A judgment is null if the reasoning is merely apparent, failing to render the judge's logical path perceptible for effective control.

Parole chiave

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apparent reasoning nullity tax refund time limit prescription period omission tax agency appeal Cassation procedural review diritti del contribuente contenzioso tributario imposta sul reddito e sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Con l'unico motivo di ricorso il patrono erariale prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
602/1973 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente/omessa in ordine all'eccezione di decadenza della domanda di rimborso sollevata nel proprio atto di appello.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Con l'unico motivo di ricorso il patrono erariale prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.5 n. 1605/2008
Cass. Sez.5 n. 791/2011
Cass. V n. 8151/2019
Cass. VI n. 3760/2021
Cass. V n. 15135/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2811-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro NOBILI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO LUCIANO FERRI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1893/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 1893/17/2020 con cui la CTR per il Lazio, confermando la decisione della CTP di Roma, ha rigettato l'appello dell'Ufficio ritendendo illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso presentata dal contribuente, ex dipendente ENI, ed avente ad oggetto le somme indebitamente trattenute a titolo di Irpef in relazione agli emolumenti percepiti, all'atto del pensionamento, dal Fondo pensione dei dirigenti del Gruppo Eni.

Segnatamente la CTR rigettava nel merito l'appello dopo aver disatteso l'eccezione di tardività, sollevata dall'Ufficio solo in sede di gravame, relativa alla tardiva presentazione della richiesta di rimborso, ritenendo di non potersi evincere dalle difese dell'Ufficio a quale tennine prescrizionale di legge fosse riferita l'anzidetta eccezione. Invoca la cassazione della sentenza il patrono erariale che si affida ad un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso. CONSIDERATO Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso promosso.

Invero la sentenza gravata, non notificata, è stata depositata in data 24.06.2020, sicché risulta tempestivo il ricorso per cassazione notificato a mezzo pec in data 25.01.2021, quale primo giorno non festivo, utile ai fini della notifica, del termine del 24.01.2021, in scadenza di domenica. Ric. 2021 n. 02811 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo per non essere stata l'eccezione di tardività dell'istanza formulata nel corso del primo grado di giudizio. Infatti, «in base a giurisprudenza costante di questa Corte, l'eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per tardività dell'istanza, in quanto posta a favore dell'Amministrazione finanziaria, è deducibile per la prima volta in appello, salvo che sul punto si sia già formato giudicato interno. (ex multis Cass.

Sez.5 Sezione n. 1605 del 25/01/2008; Cass. Sez.5 Sent. n. 791 del 14/01/2011)» (Cfr. Cass., V, n. 8151/2019; VI, n. 3760/2021). Con l'unico motivo di ricorso il patrono erariale prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente/omessa in ordine all'eccezione di decadenza della domanda di rimborso sollevata nel proprio atto di appello. Sebbene formulato in modo promiscuo, è agevolmente ricavabile dalla lettura del motivo che oggetto di contestazione sia la motivazione meramente apparente della sentenza gravata.

Orbene, questa Corte ha affermato che «si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cfr.

Cass., V, n. 15135/2022). Nella fattispecie in esame la motivazione addotta è talmente laconica che non è dato comprendere il ragionamento logico seguito dalla CTR nel rigettare l'eccezione svolta dal patrono erariale. Infatti, il Collegio Ric. 2021 n. 02811 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- d'appello si è limitato ad affermare di non aver compreso "a quale termine presc7kionale di legge si faccia esatto nferimento"pur avendo l'Ufficio eccepito la decadenza del termine per la presentazione dell'istanza di rimborso ivi richiamando in modo esplicito l'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e pur prevedendo quest'ultimo un unico termine ai fine della presentazione dell'istanza medesima (quarantotto mesi da quando la trattenuta è stata operata - art. 38, co. 2, d.P.R. n. 602/1973).

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese d