Cassation court allows tax appeal by suspending appeal deadlines for small tax assessments under emergency decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the Revenue Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision that had declared a taxpayer's appeal inadmissible for timeliness. The taxpayer argued the appeal was late, but the Court found that a specific emergency decree had suspended all appeal deadlines for tax assessments under €3,480. Consequently, the Court ruled the appeal was valid and set the deadline to March 22, 2018, rather than the original September date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation holds that emergency decrees suspending appeal deadlines for small tax assessments render an appeal timely even if it exceeds the standard period.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23507-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro GERMANA' NINO; - intimato - avverso la sentenza n. 2858/10/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello erariale avverso la pronuncia della CTP di Messina. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta contumace la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4, per violazione dell'art. 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 11 d.l. n. 50/2017, convertito in 1. n. 96/2017, nonché dell'art. 327 c.p.c., nella sostanza lamentando che la commissione di merito abbia ritenuto tardivo il ricorso portato alla notifica il 16 marzo 2018 su una sentenza depositata il 22 febbraio 2017, ritenuta impugnabile con termine lungo solo fino al 22 settembre 2017.
In coerenza con la definizione agevolata delle pendenze, il d.l. n. 50/2017, all'art. 11, comma nono, ha sospeso per sei mesi tutti i termini di impugnazione delle controversie definibili, quale è quella in oggetto, attinente ad un avviso di accertamento per €.3.480,00. Per l'effetto, il termine per appellare la predetta sentenza della C IP di Messina depositata il 22 febbraio 2017 veniva a scadenza il 22 marzo 2018. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2021 n. 23507 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così