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Ordinanza — n. 37495/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax tribunal dismissal due to specific grounds regarding evidentiary rebuttal of presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37495/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Treasury's appeal against a regional tax tribunal's dismissal of an appeal, overturning the lower court's decision. The Treasury argued the appeal lacked specificity by merely repeating first-instance arguments without explicitly challenging the court's reasoning on evidentiary presumptions. The court found the appeal valid because it specifically contested the first-instance judgment's logic regarding the taxpayer's ability to rebut the 'income meter' presumptions with vehicle age and loan history evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 18, 53 d.lgs. n. 546/1992: An appeal is admissible if it specifically contests the logical-legal path of the first-instance judgment, rather than merely reproducing the arguments used to support the original claim.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specificity of grounds evidentiary presumptions income meter rebuttal procedural defect tribunal jurisdiction logical-legal path diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 18 e 53 del d.lgs.
Art. 18 d.lgs. n. 546/1992
Art. 53 d.lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass., 1461/2017
Cass., 4017/2019
Cass., 20468/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9335-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro VERDERAMA ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 6577/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha dichiarato inammissibile l'appello erariale avverso la sentenza della CTP di Catania ove erano state accolte le ragioni della contribuente in opposizione alle presunzioni opposte dall'Ufficio in conseguenza della titolarità di beni indice di capacità contributiva (c.d. redditometro). Nello specifico, il collegio d'appello riteneva generico e ripetitivo delle doglianze di primo grado il gravame svolto dall'Ufficio nei confronti della sentenza di prime cure, riproponendo gli assunti presenti nell'atto impositivo che accertava un maggior reddito in capo alla contribuente esercente la professione di dentista, che aveva però dimostrato l'inattendibilità dei beni indice, sia per la vetustà dei veicoli, sia per la sorte delle somme prese a mutuo.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 18 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza affermando che i motivi d'appello, pur senza formule sacramentali, prendevano posizione sulla motivazione della prima sentenza, in particolar modo sulla capacità delle prove della parte privata a vincere le presunzioni dettate dal "redditometro". Sul punto, questa Corte è intervenuta affermando che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni Ric. 2021 n. 09335 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 1461/2017; Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021). Nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che l'appellante si fosse limitato a richiamare le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure, senza censurare le statuizioni della sentenza impugnata, mentre dai passi degli atti processuali, riportati nel contesto del ricorso ai fini dell'esaustività del motivo, si evidenzia la presa di posizione circa la lamentata insufficienza motiva della sentenza di primo grado.

Trattandosi di censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. questa Corte è giudice del fatto processuale, donde dall'esame del ricorso in appello si evidenzia la specificità della doglianza in ordine agli argomenti fondati la sentenza di primo grado. Ed infatti, a pag. 17 del ricorso per cassazione si riportano le pagine 3 e 4 dell'atto di appello da cui si ricava la precisa posizione dell'Ufficio assunta in contrasto puntuale agli argomenti valorizzati nella gravata pronuncia, criticandone i profili in contrapposizione agli apporti probatori ed argomentativi dell'Ufficio.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022