Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37494/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of proof for non-notification of the tax roll extract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37494/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision inadmissible. The taxpayer argued that the administrative act was invalid because there was no proof of receipt of the notification letter, while the document remained at the municipal office. The court ruled that under recent Supreme Court precedent, the lack of proof for non-notification renders the original appeal procedurally impossible to file, leading to the dismissal of the case without remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 140 c.p.c.; Art. 26 d.P.R. n. 602/1973: When an administrative act is not properly notified or its notification is unproven, the subsequent judicial appeal challenging the extract of the tax roll is inadmissible because the prerequisite for filing the suit is missing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility lack of notification proof tax roll extract procedural impossibility non-notification rule onere della prova del contribuente accoglimento parziale del contribuente computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 140 c.p.c.
4, error in iudicando, per violazione dell'art. 140 c.p.c. in combinato disposto dell'art.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
in combinato disposto dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando non sia stata data prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa (CAD) da parte dell'relativamente irreperibile, mentre l'atto giudiziario o amministrativo è in giacenza presso la casa comunale.
Art. 382, comma 3 c.p.c.
8999/2009), la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 140 c.p
4, error in iudicando, per violazione dell'art. 140 c.p.c.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
in combinato disposto dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando non sia stata data prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa (CAD) da parte dell'relativamente irreperibile, mentre l'atto giudiziario o amministrativo è in giacenza presso la casa comunale.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 26283/2022
Cass. S.U. n. 26283/2022).
Cass. S.U. n. 8999/2009
Cass. S.U. n. 8999/2009), la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8975-2021 proposto da: CAHSAI GHEBRE TZEHAINESE, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TOZZI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricatrente - avverso la sentenza n. 2835/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma ove sono stati rigettati le sue doglianze in ordine alla mancata regolare notifica dell'atto presupposto all'estratto di ruolo da lui stesso impugnato. Ed infatti, il contribuente lamenta che non sia stata data prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD). Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica l'Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4, error in iudicando, per violazione dell'art. 140 c.p.c. in combinato disposto dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando non sia stata data prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa (CAD) da parte dell'relativamente irreperibile, mentre l'atto giudiziario o amministrativo è in giacenza presso la casa comunale. Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte a Sezioni Unite, affermando che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, Part. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla 1. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla Ric. 2021 n. 08975 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022). Poiché è impugnato l'estratto di ruolo, dopo Cass. S.U. n. 26283/22 va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.

Pertanto, in difformità dalla proposta del relatore (cfr. Cass. S.U. n. 8999/2009), la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta, mentre le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, in ragione della novità dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento. PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese dell'interno giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022 D