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Ordinanza — n. 37493/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment nullified for lack of digital signature attestation on paper copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37493/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had annulled a tax assessment. The lower court found the assessment null because it was digitally signed but notified on paper without a public official's attestation of conformity to the digital original. The court ruled that such an attestation is legally required to validate the paper copy as equivalent to the digital signature.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 2-bis d.lgs. n. 82/2005; Art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973: A tax assessment notified on paper is valid only if accompanied by a public official's attestation confirming conformity with the digital original; mere indication of digital signing without such attestation renders the document null.

Parole chiave

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digital signature validity tax assessment notification public official attestation conformity declaration nullity of administrative act electronic document law tax procedural requirements computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 2-bis d.lgs. n. 82/2005
Nel particolare, il collegio d'appello ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento adottato nel 2016, sottoscritto digitalmente e notificato in forma cartacea, con attestazione di conformità della copia analogica dell'originale informatico ai sensi dell'art. 23, commi primo e secondo bis, d.lgs.
Art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 1555/2021
Cass. VI, n. 24681/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8541-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ZIGHINI ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell'avvocato VALERIO CIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO TROMBELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2131/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CIP di Milano dove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di sottoscrizione digitale e notifica cartacea. Nel particolare, il collegio d'appello ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento adottato nel 2016, sottoscritto digitalmente e notificato in forma cartacea, con attestazione di conformità della copia analogica dell'originale informatico ai sensi dell'art. 23, commi primo e secondo bis, d.lgs. n. 82/2005.

Il ricorso è affidato ad unico motivo cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 23, comma 2-bis d.lgs. n. 82/2005 — Codice dell'Amministrazione digitale, nella sostanza lamentando sia stato annullato un avviso di accertamento formato e sottoscritto digitalmente, ma notificato al contribuente in copia analogica, seppur con annessa dichiarazione di conformità all'originale. Sul punto è già intervenuta questa Suprema Corte di legittimità affermando che la regola è l'atto informatico, rimanendo eccezione ogni limitazione all'uso dell'informatica.

Con particolare riguardo al caso in esame, gli atti impositivi non figurano tra gli atti emessi Ric. 2021 n. 08541 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- "nell'esercizio delle attività o funzioni ispettive e di controllo fiscale", trattandosi di atti ad essi successivi (cfr. Cass. V, n. 1555/2021). Peraltro, "nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta" (ancora n. 1555/2021, cit.). Più in particolare, la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo di sottoscrizione (cfr.

Cass. VI — 5, n. 24681/2022). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di