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Ordinanza — n. 37492/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal on merits, dismissing inadmissibility claims regarding repetition and notification defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37492/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the first-instance judgment, declaring the lower court's dismissal of the appeal inadmissible. The authority argued the appeal merely repeated first-instance arguments and that notification defects prevented the appeal from being valid. The court rejected these claims, ruling that the authority had not fulfilled its specific burden of proof and that the notification issues did not justify dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 53 d.lgs. 546/92: In tax proceedings, if the financial administration merely reiterates first-instance arguments without new specific grounds, the burden of proof is not met, rendering the appeal admissible.

Parole chiave

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tax appeal admissibility repetition of arguments burden of proof notification defects tax collection procedure iscrizione d'ipoteca cartella ipotecaria documentale notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 26 D.P.R. 602/73
Art. 2946 c.c.
Art. 2953 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, ordinanza n. 6302 del 25/02/2022
Cass. Sez. U, sentenza n. 24469 del 30/10/2013
Cass. Sez. U, sentenza n. 2155 del 01/02/2021
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020
Cass. sentenza n. 30393 del 19/12/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21393-2021 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CALÌ ESTER, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLEERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA VITERALE; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 83/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 21393 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- & .- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Piemonte ha affermato che l'appello dell'Agenzia contro la sentenza di primo grado con cui era stato accolta l'impugnazione proposta da Ester Calì contro un preavviso di iscrizione ipotecaria su 23 cartelle, tra cui, per quanto ancora interesse, tre portanti crediti erariali, era inammissibile perché meramente ripropositivo delle tesi avanzate in primo grado ed era anche infondato perché la notifica delle cartelle non si era perfezionata per mancanza di raccomandata informativa della relativa consegna in mani di persone diverse dalla contribuente e perché, in ogni caso, tra la notifica delle cartelle e la notifica della comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria era decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti erariali;

2. la contribuente resiste con controricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt.342 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia siccome meramente ripropositivo della argomentazioni esposte in primo grado;

2. il motivo è fondato. La CTR si è posta in contrasto con il consolidato orientamento della Corte secondo cui "Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992" (da ultimo, Cass.sez. 6-5, ordinanza n.6302 del 25/02/2022);

3. l'appello della amministrazione era dunque ammissibile;

4. con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli art.26 d.P.R. 602/73 per avere la CTR dichiarato non perfezionatasi la procedura di notifica degli atti prodromici all'avviso impugnato per mancanza di invio al destinatario della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna degli atti a persona legittimata a riceverli;

5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. per avere la Ctr ritenuto soggetti a termine di prescrizione quinquennale invece che decennale i crediti, portati nella cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria, per tributi erariali;

6. il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto riferiti a parti della motivazione della sentenza da ritenersi come inesistenti in applicazione del seguente principio: "Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, cosi spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass. Sez.U. 30/10/2013, n. 24469; in senso conforme, tra le ultime, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. 19/12/2017, n. 30393).

7. in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese del processo. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri VIS:. D W uo C( 0.1.4ri) motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione /l tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma