Cassation court allows appeal against tax assessment for lack of substantive reasoning, quashing lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the main appeal filed by the Revenue Agency and Eurodinamic SRL against a Regional Tax Commission decision. The Commission had declared the tax assessment illegitimate due to insufficient motivation, citing sectoral data without identifying specific comparable properties. The court ruled that the lower court erred by conflating the requirement for substantive reasoning with the mere indication of objective data and valuation classes when the taxpayer's facts were not contested. Consequently, the main appeal was accepted, the lower judgment was quashed, and the case was remitted for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 d.P.R. n. 1142/1949; Art. 2 d.l. n. 16/1993: The obligation to motivate a tax assessment notice is satisfied by indicating objective data and assigned classes when the taxpayer's facts are unchallenged and the discrepancy stems solely from a different technical valuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4474-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- EURODINAMIC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MOLTENI, ALDO PEREGO; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2810/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata 1'01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 11 / 2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 04474 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- , Premesso che: 1.in causa su avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate riguardo ad un immobile di proprietà della srl Eurodinamic, in rettifica della rendita proposta mediante procedura DOCFA, la CTR della Lombardia ha ritenuto l'avviso illegittimo per difetto di motivazione in quanto facente riferimento "ai valori di immobili della stessa zona e con le stesse caratteristiche" e alle risultanze di "prontuari di settore" senza tuttavia che gli gli immobili fossero individuati e che vi fosse "alcuna informazione sui prontuari".
La CTR ha poi compensato le spese di causa;
2. per la cassazione della sentenza ricorrono, in via principale, con due motivi, l'Agenzia delle Entrate e, in via incidentale, con un motivo, la società Eurodinamics. Quest'ultima ha depositato memoria; considerato che:
1. i due motivi del ricorso principale sono rubricati rispettivamente, "violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 701 del 1994, nonché del r.d.l. n.652 del 1939, del d.P.R. n.1142 del 1949, art. 11, e del d.l. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalia legge 13 maggio 1988, n. 154" e "violazione del combinato disposto degli artt. 8, 28 e 30 del d.P.R. n.1142 del 1949 e dell'art. 1,comma 244. 1.190/2014"). Al di là delle rubriche che fanno riferimento esclusivamente a disposizioni riguardanti non la motivazione intesa, come nella sentenza impugnata, quale discorso sui motivi e riguardanti invece la motivazione sostanziale ossia le effettive ragioni giuridiche e di fatto dell'avviso sulle quali la CTR non si è espressa essendosi arrestata al rilievo dell'omessa motivazione-discorso, i due motivi, valutati nel loro contenuto (v.in particolare, pp.10, 13 e 15), involgono anche il discorso motivazionale.
Sotto questo profilo i motivi sono fondati. La CTR si è infatti discostata dal costante insegnamento di questa Corte secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale con attribuzione di rendita in rettifica di quella proposta con procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita ove -come nel caso di specie- gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi solo da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene classato (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373;
Cass., 22 maggio 3 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237)). Gli elementi che la CTR ha ritenuto dovessero integrare la motivazione dell'avviso (a pena dell'illegittimità) sono in realtà elementi di valutazione che rilevano sul piano non della motivazione ma della attendibilità del giudizio valutativo a fronte di contestazioni del contribuente (Cass.13999/2012). Come evidenziato dalla ricorrente, peraltro, all'avviso (riprodotto alle pagine 12 e 13 del ricorso per cassazione) era allegata una relazione di stima contenente anche l'indicazione per cui la valutazione dell'immobile era stata eseguita applicando alle consistenze dichiarate i valori unitari definiti in un precedente provvedimento di autotutela indicato con numero di protocollo e data.
In riferimento a questa relazione allegata deve anche evidenziarsi l'inconferenza del precedente citato dalla controricorrente (Cass.6633/2019) e che avalla l'impostazione della sentenza impugnata dato che tale precedente si riferisce ad una ipotesi in cui non risulta che all'atto di riclassamento fosse stata allegata una relazione di stima;
2. il ricorso principale deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio della causa alla competente corte territoriale, in diversa composizione, per esame delle questioni rimaste assorbite;
3. il motivo del ricorso incidentale con cui viene denunciata la violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/92 e 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese pur dopo avere ritenuto l'ufficio soccombente resta assorbito dovendo la questione delle spese essere definita in esito al giudizio di rinvio; PQM la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del processo. Così deciso in Roma 1'