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Ordinanza — n. 37394/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling associations must prove non-commercial status for dues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37394/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Association's request for inadmissibility and allowed the Tax Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The Association argued that dues were non-commercial, but the Court held that the burden of proof lies with the association to demonstrate the non-commercial nature of payments. Consequently, the lower court's judgment was quashed and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 148 Tuir; Art. 2697 c.c.: Associations invoking tax exemptions must prove the non-commercial character of payments, as specific fees exceeding direct costs constitute taxable consideration.

Parole chiave

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tax exemption burden of proof associational dues commercial nature specific consideration requirement tax liability associations remand for new trial assegno per l'azienda proventi esenti da imposta esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 148 Tuir
Art. 2697 c.c.
148 Tuir, applicati gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all'ente associativo che invoca il beneficio dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (Cass.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Vizio questo non più denunciabile ai sensi dell'attuale, riformato testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. In realtà l'amministrazione ha contestato integralmente la motivazione in diritto della sentenza impugnata.
Art. 348 ter c.p.c.
La controricorrente sostiene che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in riferimento all'art. 348 ter c.p.c., perché i fatti di causa sono stati ricostruiti identicamente in primo e secondo grado.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 148 d.P.R. 917/1986
artt. 148 d.P.R. 917/1986
con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 148 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., per aver il giudice d'appello escluso la natura commerciale dell'ente "in assenza di prova contraria" da parte dell'Amministrazione;
art. 348 ter c.p
La controricorrente sostiene che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in riferimento all'art. 348 ter c.p.c., perché i fatti di causa sono stati ricostruiti identicamente in primo e secondo grado.
art. 2697 c.c
148 Tuir, applicati gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all'ente associativo che invoca il beneficio dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3360/201
2697 c.c., spetta all'ente associativo che invoca il beneficio dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (Cass. 3360/201;
Cass. 23167/2017 Rv. 645901
Cass. 7593/2015
Cass. 12419/2018
Cass. 31713/2022
Cassation court quashes regional tax commission ruling for apparent lack of reasoning regarding commercial activity classification.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11165-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE DI VIGILANZA CAMPESTRE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato BERARDINO IACOBUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO MASTRANGELO; - controricorrente - jL-j,<A1 avverso la sentenza n. 2614/28/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 11165 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrare ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia, in causa su un avviso di accertamento notificato alla Associazione di Vigilanza Campestre per IRES dell'anno 2008, ha rigettato l'appello di essa ricorrente contro l'annullamento disposto dai giudici di primo grado;

2. la Associazione resiste con controricorso ed ha depositato memoria nella quale insiste per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.36 e 61 d.lgs. 546/92, 132, comma 2, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la Ctr affermato illogicamente doversi ritenere, in assenza di prova contraria da parte della Agenzia, che l'attività svolta dall'associazione avesse carattere non commerciale perché diretta esclusivamente agli associati, a fronte di somme apoditticamente definite dalla CTR medesima come quote associative e non corrispettivi specifici;

2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 148 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., per aver il giudice d'appello escluso la natura commerciale dell'ente "in assenza di prova contraria" da parte dell'Amministrazione;

3. i motivi, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, sono ammissibili. La controricorrente appunta l'eccezione relativa al primo motivo sul fatto che esso contiene un inciso secondo cui la motivazione della sentenza sarebbe carente "almeno in larga parte". Sostiene la controricorrente che l'Agenzia avrebbe quindi fatto valere l'insufficienza della motivazione. Vizio questo non più denunciabile ai sensi dell'attuale, riformato testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. In realtà l'amministrazione ha contestato integralmente la motivazione in diritto della sentenza impugnata. La controricorrente sostiene che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in riferimento all'art. 348 ter c.p.c., perché i fatti di causa sono stati ricostruiti identicamente in primo e secondo grado. La questione sollevata con il secondo motivo non è una questione di omesso esame di fatti identicamente accertati in primo e secondo grado, per la quale possa valere l'art. 348 ter c.p.c., bensì, come si dirà, una questione di omesso accertamento della dimensione giuridica dei fatti;

4. i due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente dato che il vizio di motivazione in diritto, denunciato con il primo motivo, si risolve nella violazione di legge denunciata con il secondo. I motivi sono fondati. 4.1. Questa Corte, con ordinanza n.12419/2018 in causa su fattispecie analoga e poi con ordinanza tra le stesse parti n.31713/2022, ha affermato i principi che seguono e che questo Collegio ribadisce: in ragione del carattere derogatorio dell'esenzione fiscale di cui all'art. 148 Tuir, applicati gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all'ente associativo che invoca il beneficio dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (Cass. 3360/201;

Cass. 23167/2017 Rv. 645901; anche ove rientranti nell'àmbito istituzionale dell'ente, le prestazioni delle associazioni in favore degli associati sono imponibili se effettuate dietro pagamento di un corrispettivo specifico, eccedente i costi di diretta imputazione e stabilito in funzione della qualità e quantità della prestazione (Cass. 7593/2015). 4.2. Nella specie, il giudice d'appello ha violato tali princìpi di diritto sia nel porre a carico dell'Agenzia l'onere di dimostrare che "i versamenti degli associati ... rappresentano corrispettivi specifici a fronte di maggiori o diverse prestazioni rispetto a quelle statuariamente previste", sia assumendo l'irrilevanza fiscale delle somme pagate dagli associati in base all'estensione dei propri terreni agricoli (ex. art.15 dello statuto dell'associazione) con ciò mancando di accertare lo specifico carattere sinallagmatico degli esborsi;

5. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte territoriale per nuovo esame;

6. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese di causa; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2