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Ordinanza — n. 37393/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for inadmissibility due to lack of connection between grounds and ruling content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37393/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the first ground of complaint lacked a direct relationship with the content of the lower court's decision. The Regional Tax Commission annulled a notice solely for failing to precisely identify specific plant components included in the calculation, whereas the agency argued the notice was substantively correct by referencing prior DOCFA proceedings. The court ruled that the agency's complaint conflated the requirement for a specific statement of reasons with the substantive correctness of the assessment, which is not a valid ground for cassation under Article 360(1)(n) of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; The appeal is inadmissible when the grounds of complaint do not relate to the content of the contested judgment, as the court cannot review substantive errors or procedural defects unrelated to the specific reasoning of the lower decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of connection tax assessment notice cassation grounds substantive vs procedural revisione della tassazione fiscale rettifica delle detrazioni stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Art. 7, L. 212/2000
Art. 1, comma 21, D.L. 1.208/2015
e del 2012" laddove la CTR ha affermato che l'avviso mancava dell'individuazione delle componenti impiantistiche che l'Agenzia aveva "inteso escludere e quali reintrodurre rispetto a quelle scorporate dalla società in rapporto all'entrata in vigore "dell'art. 1, co.
R.D.L. 652/1939
208/2015, 5 r.d.l. 652/1939 e 40 d.P.R.
D.P.R. 1142/1949
652/1939 e 40 d.P.R. 1142/1949.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2036/222
Cass. n. 31809/2018
Cass. n. 12777/2018
Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017
n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf.
Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394
Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass.
Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237
3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass.
Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497
23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4565-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro EDISON SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA N. 11, presso lo studio dell'avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE DE GIROLAMO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1610/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 04565 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha annullato, perché non motivato, un avviso, emesso da essa ricorrente nei confronti della Edison spa, in rettifica della variazione catastale proposta da quest'ultima riguardo ad un compendio immobiliare in relazione all'entrata in vigore della 1.208/2015, art. 1, c.

21. La CTR ha ravvisato il difetto di motivazione in particolare in ciò che l'avviso conteneva solo la determinazione del "valore finale e della rendita" del compendio e l'indicazione per cui essi erano stati determinati mediante rinvio a precedenti atti di variazione di classamento ma non consentiva di individuare con precisione quali componenti impiantistiche l'Agenzia avesse "inteso escludere e quali reintrodurre rispetto a quelle scorporate dalla società ai sensi dell'art. 1, co. 21, I. 208/2015";

2. la Edison spa resiste con controricorso£ ckicygré Letuk24Ue 3. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta, in riferimento all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., che la CTR non ha tenuto conto del fatto che i criteri di stima (criterio del costo di ricostruzione; criterio sintetico-comparativo) erano tutti precisamente indicati nella relazione allegata all'avviso ed erano "già conosciuti da Edison per precedenti contenziosi definiti ai sensi dell'art.2909 c.c. riferiti agli stessi immobili per docfa del 2.5.2008, prot. n. 7194 e del 27.1.2012, prot. 13822";

2. il motivo è inammissibile perché la doglianza non ha relazione con il contenuto della sentenza. La Ctr ha annullato l'avviso sul rilievo che esso mancava di indicazione precisa degli elementi o componenti del compendio inclusi dall'Agenzia nel calcolo della relativa rendita. Non ha annullato l'avviso sul rilievo che esso mancava di indicazione dei criteri utilizzati per la stima dell'impianto. Il riferimento ai dati di "precedenti contenziosi" è incomprensibile perché non precisato. Peraltro detto riferimento è "a Docfa del ... 2008 ... e del 2012" laddove la CTR ha affermato che l'avviso mancava dell'individuazione delle componenti impiantistiche che l'Agenzia aveva "inteso escludere e quali reintrodurre rispetto a quelle scorporate dalla società in rapporto all'entrata in vigore "dell'art. 1, co. 21, I. 208/2015";

3. con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta, in riferimento all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 3, I. 241/1990, 7 I. 212/2000, 42 d.P.R. 602/73, 3 e 24 Cost.4. Il motivo è inammissibile perché si riduce alla citazione di una serie di sentenze di questa Corte sull'obbligo di classamento, sulla motivazione degli atti tributari per relationem, sull'obbligo di motivazione degli avvisi di classamento in rettifica di DOCFA senza alcun riferimento specifico al contenuto della sentenza della CTR. In altri termini, con il motivo in esame l'affermazione cardine della sentenza -affermazione già più volte ricordata, secondo cui l'avviso non è motivato perché non contiene indicazione degli elementi valutati o esclusi dalla valutazione ai fini del calcolo della rendita attribuita al compendio- non è attaccata;

4. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli arti, comma 21, I. 208/2015, 5 r.d.l. 652/1939 e 40 d.P.R. 1142/1949. Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nell'annullare l'avviso in questione, nella sostanza, corrispondente al dettato normativo;

5. il motivo è inammissibile. La CTR si è limitata a rilevare il difetto di motivazione-discorso dell'avviso mentre il motivo in esame ha riferimento alla motivazione sostanziale dell'avviso. La motivazione discorso è l'enunciato delle ragioni a base dell'atto. La presenza ed effettività della motivazione discorso vanno verificata alla stregua di quanto disposto dall'art.7 della 1.212/2000. In assenza di motivazione discorso l'atto tributario va per ciò stesso annullato senza potersi dare ingresso a valutazioni sul merito dell'accertamento.

La CTR si è dichiaratamente riportata alla giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art.2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e del d.m.19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass.2036/222;

Cass.n.31809/2018; Cass. n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497). La CTR ha sottolineato trattarsi di avviso di rettifica derivante da indubitabile variazione di elementi di fatto senza che peraltro questi elementi fossero precisamente individuati. L'Agenzia, con il motivo di ricorso in esame, sovrappone al piano dell'argomentare della CTR il distinto piano della motivazione sostanziale dell'avviso.

Confonde ciò che nell'avviso avrebbe dovuto essere rappresentato con l'asserita correttezza sostanziale dell'accertamento;

6. il conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza;

7. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alle società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 9000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per e